Autore Topic: Ordinanza GU Serie Generale n.209 del 6-9-2013  (Letto 2367 volte)

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Offline ridethesnake

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Ordinanza GU Serie Generale n.209 del 6-9-2013
« il: Settembre 10, 2013, 12:53:41 pm »
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313) (GU Serie Generale n.209 del 6-9-2013)

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre è stata pubblicata un'ordinanza del ministero della Salute che impone ai proprietari degli amici a quattro zampe alcuni obblighi, ad esempio: utilizzare il guinzaglio «corto» (max 1,5 metri) e portare sempre con sé la museruola. A spingere il ministero a emanare questa ordinanza - che istituisce anche corsi ad hoc per i padroni - è il «verificarsi di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari». Questi ultimi, o chi detiene il cane, sono a qualsiasi titolo responsabili penalmente e civilmente dei danni provocati dall'animale. «Il proprietario di un cane - si legge nell'ordinanza, che avrà efficacia per 12 mesi - è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo».

Per prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose, l'ordinanza stabilisce che il proprietario e il detentore di un cane devono seguire determinate regole: «Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti».

E ancora: «affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive». Tra gli obblighi, quello di raccogliere le feci, e quindi «avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse». Vengono inoltre istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.

«I percorsi formativi - si legge nell'ordinanza del ministero della Salute - sono organizzati dai Comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltá di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il Comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanitá pubblica veterinaria, istituito all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. (Fonte: Adnkronos)

http://www.ddlstorage.com/9dvwymnwnlel/GU_Serie_Generale_n.209_del_6-9-2013.pdf.htm

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