Autore Topic: Contratto di Collaborazione a Progetto [Lavoro]  (Letto 865 volte)

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Offline ninfea

Contratto di Collaborazione a Progetto [Lavoro]
« il: Novembre 18, 2013, 22:07:13 pm »
Stefano Lapponi

 

Il Contratto di Collaborazione a Progetto (co.co.pro), dal D. Lgs. n. 276/2003 in poi, è stato oggetto di ampia rivisitazione dalla riforma Fornero (Legge n. 92/2012), che, con un giro di vite, ha tentato di promuovere una serie di azioni volte a dissuadere i datori di lavoro all’uso dell’istituto per dissimulare un contratto di lavoro subordinato.
Con il D.L. lavoro n. 76/2013 convertito, nella Legge n. 99 del 23 agosto 2013, il co.co.pro. viene ulteriormente modificato e rivisitato.
La prima modifica apportata dal decreto occupazione riguarda, nel definire i requisiti del co.co.pro, la sostituzione della congiunzione “o” con “e” riferita ai compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”. I due requisiti “compiti esecutivi” e compiti ripetitivi” non sono più disgiunti nel progetto e possono essere individuati dalla contrattazione collettiva.

Divieto di svolgere compiti meramente esecutivi e ripetitivi:
Compiti esecutivi - Non possono essere oggetto di contratto di collaborazione a progetto mansioni svolte in attuazione di ordini impartiti dal committente
Compiti ripetitivi - Non possono essere oggetto di contratto di collaborazione a progetto mansioni elementari svolte senza alcuna indicazione di carattere operativo
 

Un’altra modifica riguarda la forma del contratto. L’elencazione degli elementi costituenti il contratto a progetto, con l’eliminazione dell’inciso all’articolo 62 D.Lgs. 276/2003 “ai fini della prova”, diventa tassativa. In tal senso la giurisprudenza si era più volte espressa (Tribunale Milano sentenze n. 146 del 18/1/2006, n. 2655 del 2 agosto 2006, n. 40 del 8/1/2007; Tribunale di Benevento sentenza n. 2224 del 29/5/2008). Rilevanti novità sono rappresentate dall’estensione anche ai lavoratori a progetto dell’obbligo di convalida delle dimissioni nonché della responsabilità solidale del committente negli appalti.

Convalida delle dimissioni - Se il rapporto è risolto in modo anticipato da parte del lavoratore prima del suo naturale termine o per decisione consensuale di entrambe le parti, il recesso va convalidato, altrimenti è inefficace. La procedura per ufficializzare e legittimare la risoluzione è la stessa prevista per i lavoratori dipendenti. La convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale riguarda anche il caso del rapporto della lavoratrice madre e del lavoratore padre, intervenute durante il periodo di gravidanza o entro i primi tre anni di età del bambino o di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Responsabilità solidale negli appalti - Le disposizioni di cui all’art. 29, comma II della Legge Biagi (D.Lgs n. 276/2003) in tema di appalto, oltre ad applicarsi ai compensi e agli obblighi di previdenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, trovano applicazione anche nei contratti a progetto, nei co.co.co, nelle prestazioni di lavoro occasionale e nelle prestazioni d’opera professionale. Le disposizioni sulla responsabilità solidale non trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui il committente del contratto di appalto sia una pubblica amministrazione.

Altre novità in materia di co.co.pro. (Circolare Ministero del Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013)
1) Proroga delle attività di ricerca scientifica - Se la durata indicata nel contratto non è sufficiente per il termine della ricerca, è legittima la prosecuzione del contratto fine alla conclusione della medesima.
2) Call center-outbound - Per le attività di vendita diretta di beni e per le attività di servizi attraverso call center-outbound, è legittimo ricorrere al contratto di collaborazione a progetto



Fonte: http://fiscopiu.it/guida-agli-adempimenti/come-cambiano-i-contratti-con-il-pacchetto-lavoro

« Ultima modifica: Gennaio 09, 2014, 22:29:36 pm da ninfea »
                                  
 


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