Autore Topic: condannato il medico reperibile che si rifiuta di andare in ospedale [Responsabilità e Sicurezza]  (Letto 966 volte)

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Offline ninfea

«L’intervento è inutile»: condannato il medico reperibile che si rifiuta di andare in ospedale

 

L’urgenza e il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale a prestare la propria opera si configurano in termini formali e pertanto il sanitario interpellato non può sindacare a distanza la necessità e l’urgenza della chiamata, affermando che, a suo giudizio, non sussisterebbero i presupposti dell’emergenza. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 12376/13. Un medico viene condannato per rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) in quanto, in qualità di primo reperibile, non si era recato in ospedale a prestare la propria opera nonostante fosse stato sollecitato telefonicamente più volte. L’imputato ricorre allora per cassazione. Una scelta clinica? A giudizio degli Ermellini, tuttavia, l’operato dei giudici di merito è esente da censure e il ricorso proposto è da ritenere inammissibile. In particolare, non può trovare accoglimento l’assunto difensivo secondo il quale l’omesso intervento del medico avrebbe costituito una precisa scelta clinica, dovuta all’inutilità di procedere su un paziente che comunque non si sarebbe salvato: pur considerando le cattive condizioni nelle quali il minore era giunto al pronto soccorso e la conclusione della consulenza – la quale afferma che nessun provvedimento terapeutico poteva avere, nel caso di specie, la minima possibilità di successo – non si può giustificare l’omesso intervento in sala operatoria, peraltro deciso e giudicato indilazionabile dagli altri medici presenti. Il medico reperibile è obbligato a intervenire. In particolare, consolidata giurisprudenza ha affermato che il servizio di pronta disponibilità del medico ex D.P.R. n. 348/1983, presuppone la concreta e permanente reperibilità del sanitario e il suo immediato intervento entro i tempi tecnici concordati e prefissati: egli ha l’obbligo di assicurare l’intervento nel luogo di cura e non può sottrarsi alla chiamata affermando che, a suo giudizio, non sussisterebbero i presupposti dell’emergenza. Il medico, insomma, non può sindacare a distanza la necessità e l’urgenza della chiamata, ma si deve recare immediatamente a visitare l’ammalato: la violazione di questo obbligo è penalmente rilevante ai sensi dell’art. 328 c.p.: tale norma, infatti, è volta ad assicurare il regolare funzionamento della P.A., imponendo ai pubblici funzionari di assolvere scrupolosamente e con tempestività i doveri inerenti alla loro attività: nel caso di specie, quindi, la relativa responsabilità si configura indipendentemente dalla necessità e urgenza dell’intervento chirurgico.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Gennaio 06, 2014, 12:00:40 pm da edi67 »
                                  
 

Offline pinkfloyd

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Re:condannato il medico reperibile che si rifiuta di andare in ospedale
« Risposta #1 il: Gennaio 04, 2014, 17:25:00 pm »
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Vivi e lascia vivere, perché niente è più importante della vita, quindi fregatene di ciò che pensano, fregatene di chi non ti è amico, fregatene di chi parla alle tue spalle, vivi alla faccia di coloro che sono invidiosi, vivi alla faccia di chi è falso, dimentica chi ti ha fatto male e sorridi, si indifferente al suo pensiero e ricorda che... il vero amico sei solo tu! Straordinaria follia.
 


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