Autore Topic: Chiarimenti sugli impianti fotovoltaici in leasing [Tasse e Fisco]  (Letto 1226 volte)

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Offline ninfea

Chiarimenti sugli impianti fotovoltaici in leasing

 
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013 fornisce importanti precisazioni in materia di impianti fotovoltaici. Nel documento è analizzato il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette di questa particolare casistica, differenziando il caso in cui l’impianto sia da considerarsi bene mobile o immobile. Nel caso di impianto qualificabile come bene mobile, strumentale all’esercizio dell’impresa, il canone di leasing relativo al contratto è deducibile, a prescindere dalla durata contrattuale, per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente, qualora il medesimo impianto fosse stato di proprietà dell’impresa, ai sensi dell’articolo 102, comma 7 del TUIR. Nel caso in cui il medesimo impianto fosse invece qualificabile come bene immobile, sempre l’articolo 102, comma 7 del TUIR prevede che la deduzione di detti canoni, qualora il contratto sia di durata inferiore ad undici anni, o superiore a diciotto, sia ammessa per un periodo compreso tra undici e diciotto anni. Nel caso di lavoratori autonomi e associazioni professionali si fa invece riferimento all’articolo 54 del TUIR. Pertanto, nel caso di impianto considerato bene mobile ed utilizzato nella propria attività il canone è deducibile, mentre nel caso di bene immobile occorre fare una distinzione a seconda del periodo in cui è stato acquisito. Se l’acquisizione è avvenuta nel periodo 1/1/2007–31/12/2009, i canoni di leasing sono deducibili ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. In tema di imposte indirette, il soggetto concedente deve applicare l’IVA sulle fatture emesse per ciascun canone periodico. Nel caso di impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili strumentali, valgono le disposizioni di cui all’articolo 10, n. 8 DPR 633/72; ovvero dette locazioni sono esenti da IVA salvo l’opzione di imponibilità espressa nel contratto. Nel caso in cui l’esenzione non trovasse applicazione, occorre far riferimento all’articolo 16 del DPR 633/72 che dispone che sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che si utilizzerebbe per la cessione dei medesimi beni. Pertanto, si applicherà l’IVA al 10% di cui al n. 127-quinquies della tabella A, parte III del DPR 633/72, sia nel caso di cessione del bene alla società di leasing che nel caso di riscatto da parte dell’utilizzatore, nonché per le prestazioni di servizi collegati ai contratti di leasing sugli impianti fotovoltaici; senza distinzione tra impianto considerato bene mobile o immobile. Per tutti gli altri contratti di locazione, diversi da quelli di tipo finanziario, indipendentemente dal fatto che l’impianto sia un bene mobile o immobile, si applica l’aliquota IVA ordinaria. Sempre in tema di imposte indirette, vengono trattati i diversi casi di applicazione delle imposte di registro e ipocatastali nei casi di contratti di locazione, anche finanziaria, di impianti fotovoltaici, distinguendo il caso di beni mobili ed immobili. I contratti di locazione finanziaria di impianti beni mobili, soggetti ad IVA, non formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati all’imposta di registro, in misura fissa, solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 1, lettera b) della Tariffa, parte seconda del TUIR. Diversamente, se formati per atto pubblico e scrittura privata autenticata la registrazione deve comunque essere effettuata in termine fisso, con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa. Nel caso in cui l’operazione sia esclusa dall’applicazione dell’IVA, l’imposta di registro sarà pari al 3% dei corrispettivi pattuiti ai sensi dell’articolo 9, della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR. Nel caso di contratti di leasing di impianti fotovoltaici considerati beni immobili strumentali, ovvero censiti alle categorie catastali D/1 e D/10, si applica quanto previsto dall’articolo 1, commi 15 e 16, della Legge di Stabilità 2011 – Legge n. 220 del 13 dicembre 2010. Se detto contratto è formato da scrittura privata non autenticata, deve essere assoggettato solo in caso d’uso, applicando, in tal caso, l’imposta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera b) della Tariffa, parte seconda del TUIR. Mentre i contratti formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata devono essere assoggettati a tassazione in termine fisso secondo le regole ordinarie. Per quanto riguarda l’imposta applicabile, vale l’alternatività IVA-Registro di cui all’articolo 5, comma 2 e all’articolo 40, primo periodo del TUIR. Infine, in caso di esercizio dell’opzione di acquisto da parte dell’utilizzatore, ovvero in caso di cessioni di immobili strumentali provenienti da contratti di leasing risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.


Fonte: http://fiscopiu.it/news/chiarimenti-sugli-impianti-fotovoltaici-leasing
« Ultima modifica: Gennaio 06, 2014, 12:02:02 pm da edi67 »
                                  
 


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