Autore Topic: Dalla Corte Costituzionale maggiori tutele per i lavoratori flessibili [Lavoro]  (Letto 988 volte)

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Offline ninfea


Dalla Corte Costituzionale maggiori tutele per i lavoratori flessibili


La recente sentenza n. 203/2014, incentrata sulla materia previdenziale e sul d.lgs. n. 503/1992, avalla le regole a favore dei soggetti con rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, evidenziando le esigenze di protezione della categoria. La Consulta, nel giudizio di legittimità affrontato nella sentenza n. 203, depositata il 16 luglio, interviene sull’art. 3, comma 1, l. n. 421/1992.

La questione attiene all’eventuale violazione della norma da parte dell’INPS nel negare la pensione a una lavoratrice a domicilio, la quale – pur svolgendo l’attività in maniera continuativa – si trovava accreditata nel corso dell’anno solare un numero di settimane inferiore a 52.

Regime agevolato: vale solo per i lavoratori a tempo determinato? La Corte di Appello rimettente aderisce all’esegesi della normativa in esame operata dalla Cassazione (sentenza n. 3044/2012), nel senso che il regime agevolato (in deroga alla regola dell’innalzamento a 20 anni del requisito contributivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia) – previsto in favore dei lavoratori subordinati assicurati per meno di 52 settimane per anno solare (per un periodo non inferiore a dieci anni nell’arco di un rapporto assicurativo di almeno venticinque anni) – abbia natura eccezionale e sia riferibile soltanto ai lavoratori “a tempo determinato”, non occupati per l’intero anno solare, e non anche ai lavoratori che, sebbene occupati a tempo indeterminato, a causa della modalità intermittente di esplicazione della prestazione risultino assicurati per meno di 52 settimane annue. Questione non fondata alla luce del bilanciamento dei valori esaminati.

La Consulta in primis sottolinea che l’art. 3, comma 1, l. n. 421/1992 e il suo regime derogatorio facciano «chiaramente riferimento» all’intento del Legislatore di proteggere i lavoratori non occupati per l’intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell’intero anno solare, possano anch’essi far valere una minore contribuzione. In rapporto però alla censura di irragionevolezza supposta dalla Corte rimettente (eventuale contrasto dell’art. 3 Cost.) viene ribadito come l’individuazione dei presupposti per il conseguimento dei trattamenti di quiescenza, al pari della determinazione della misura delle prestazioni, rientri nel novero delle scelte riservate al legislatore, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti, che tenga conto accanto alle esigenze di vita dei beneficiari anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio.



Fonte: www.lavoropiu.info

                                  
 


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