Autore Topic: Foro del consumatore: chi ha tempo non aspetti tempo [Consumatore]  (Letto 1019 volte)

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Foro del consumatore: chi ha tempo non aspetti tempo


Nel regime di rilevazione della questione di competenza, ex art. 38 c.p.c., nel caso in cui l’opponente ad un decreto ingiuntivo abbia sollevato un’eccezione di incompetenza inderogabile, in ragione del foro del consumatore, soltanto all’udienza di comparizione, anziché nell’atto di citazione in opposizione, e, perciò, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione di incompetenza deve essere necessariamente ed espressamente esercitato dal giudice in tale udienza, come previsto dall’art. 38, comma 3, c.p.c. In mancanza, la competenza rimane del giudice adito. Lo stabilisce la Cassazione nell’ordinanza 11128/14.


Il caso

Il tribunale di Padova, sez. distaccata di Cittadella, riteneva la propria incompetenza territoriale (a favore del foro di Crema) in una causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo, relativo a prestazioni professionali, tra il titolare di un ambulatorio odontoiatrico, ed un consumatore. La decisione era basata sulla norma dell’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo). Il professionista proponeva ricorso per regolamento di competenza, chiedendo che venisse dichiarata la competenza del tribunale di Padova, sez. distaccata di Cittadella, contestando l’inderogabilità del foro territoriale del consumatore nel caso di specie e, quindi, l’applicabilità dell’art. 38, comma 3, c.p.c. («l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183»), essendo, al contrario, applicabile il comma 1 della stessa norma («l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente»). Da ciò conseguirebbe la preclusione della relativa eccezione, sollevata non con l’atto di citazione in opposizione ma nella prima udienza di trattazione.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione sottolineava che, il regime della rilevazione dell’incompetenza per il convenuto, in qualsiasi tipologia (compresa, quindi, quella territoriale inderogabile, come quella relativa al foro del consumatore), è quella indicata dall’art. 38, comma 1, c.p.c.. Tale norma onera il convenuto ad eccepire qualsiasi incompetenza, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, cioè nella comparsa depositata nel termine previsto dall’art. 166 c.p.c.. Il caso di specie riguardava l’opposizione a decreto ingiuntivo, per cui la prima difesa utile per l’opponente era l’atto di opposizione che, in tale procedimento, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria. Tuttavia, in tale atto, l’opponente aveva formulato soltanto delle conclusioni di merito, sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale soltanto alla prima udienza, nella replica all’istanza della controparte di concessione della provvisoria esecuzione del decreto.

Nella stessa udienza, il tribunale avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 38, comma 3, c.p.c., rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale inderogabile in ragione del foro del consumatore, ma si era limitato, al contrario, a rigettare l’istanza. Perciò ogni questione sulla competenza doveva ritenersi ormai preclusa, sia al potere di eccezione di parte, sia al potere di rilevazione d’ufficio. La Cassazione riassumeva, quindi, il principio secondo cui, nel regime di rilevazione della questione di competenza, ex art. 38 c.p.c., nel caso in cui l’opponente ad un decreto ingiuntivo abbia sollevato un’eccezione di incompetenza inderogabile, in ragione del foro del consumatore, soltanto all’udienza di comparizione, anziché nell’atto di citazione in opposizione, e, perciò, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione di incompetenza deve essere necessariamente ed espressamente esercitato dal giudice in tale udienza, come previsto dall’art. 38, comma 3, c.p.c.. In mancanza, la competenza rimane del giudice adito. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso per regolamento di competenza e dichiarava la competenza del tribunale di Padova.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it

                                  
 


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