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=> Informazioni per il Cittadino => Topic aperto da: pinkfloyd - Luglio 13, 2012, 16:17:31 pm

Titolo: Lo scontrino fiscale, obbligo e garanzia.... [Consumatore]
Inserito da: pinkfloyd - Luglio 13, 2012, 16:17:31 pm
Lo scontrino fiscale, obbligo e garanzia

Per il consumatore lo scontrino fiscale non è obbligatorio: oggigiorno non si rischia alcuna multa se non lo si porta con sé e non si è tenuti ad esibirlo. Una volta, invece, era diverso: il cittadino-cliente che dimenticava di ritirare lo scontrino fiscale o la ricevuta era soggetto a una multa salata. Lo scontrino fiscale è andato in pensione dopo 20 anni con l’entrata in vigore del decreto legge numero 269 del 2 ottobre 2003.

I commercianti e gli artigiani (titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo) sono tenuti sempre a rilasciare lo scontrino, anche se il cliente non ne fa esplicita richiesta. È importante ricordare che lo scontrino rimane la principale ed essenziale prova d’acquisto: è una garanzia sulle merci comprate e quindi si consiglia di richiederlo sempre quando sia che si acquistino beni di scarso valore che merci di valore o soggette a garanzia.

Lo scontrino fiscale è valido come garanzia d’acquisto su tutti i beni di consumo, vale 24 mesi a partire dalla data di rilascio e aumenta di due mesi se il difetto si manifesta negli ultimi giorni di validità della garanzia legale. Lo scontrino fiscale deve essere presentato, se richiesto dal venditore, quando si deve far riparare o sostituire il bene acquistato. Se quest’ultimo non può essere sostituito lo scontrino consente in genere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Come segnalato sul sito della Guardia di Finanza, lo scontrino fiscale deve contenere i seguenti elementi:

Titolo: Re:Lo scontrino fiscale, obbligo e garanzia....
Inserito da: Pecos - Luglio 13, 2012, 16:50:29 pm
Le grosse catene di distribuzione (Ikea, Auchan, Esselunga, Iper e così via) possono non rilasciare lo scontrino fiscale ma possono sostituirlo con uno scontrino non fiscale
Significa che le stampanti che stampano lo scontrino non contengono più il cosidetto "processore fiscale" ma sono comuni stampanti
Questo perché la legge permette, ai grossi distributori solamente (ci sono dei requisiti da soddisfare), di produrre una autocertificazione fiscale da inviare telematicamente all’agenzia delle entrate con la somma complessiva degli incassi giornalieri

Ecco il comma di riferimento della legge 311/2004:
429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Come si riconosce uno scontrino fiscale da uno non fiscale?
- Gli scontrini fiscali contengono come primo carattere dell'ultima riga il classico logotipo fiscale "MF", seguito da una serie di lettere e numeri
- Gli scontrini non fiscali stampati su stampante fiscale contengono la dicitura "NON FISCALE" come prima ed ultima riga dello scontrino e non contengono il carattere di MF a fine scontrino
- Gli scontrini non fiscali stampati su stampante non fiscale non contengono il carattere di MF a fine scontrino

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