Autore Topic: “Cattivi pagatori”: marcia indietro nella nuova manovra finanziaria [Cittadino e Istituzioni]  (Letto 378 volte)

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Offline ambarambacicicoco

“Cattivi pagatori”: marcia indietro nella nuova manovra finanziaria
21-09-2011

La nuova manovra finanziaria, approvata definitivamente il 14settembre 2001, ha fatto marcia indietro correggendo le novità introdotte nel mese di luglio per i “cattivi pagatori”: i ritardi nei pagamenti delle rate  che vengono poi pagate non sono più cancellati dalla centrale rischi, ma ci sarà l’indicazione dell’avvenuto pagamento.

Cancellazione dei nominativi
Grazie all’articolo 8-bis del Decreto Sviluppo, convertito definitivamente in legge in data 12 luglio 2011, erano stati individuati termini stretti per la cancellazione dei nominativi dalle Centrali rischi nel caso in cui i pagamenti di prestiti e mutui venissero regolarizzati:
- le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti, già inserite nelle banche dati, dovevano essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito beneficiario, che doveva provvedere alla richiesta di estinzione entro sette giorni dall'avvenuto pagamento;
- le segnalazioni già registrate e regolarizzate dovevano essere estinte entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (dunque entro il 28 luglio 2011) se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un’unica rata semestrale.
Queste disposizioni sono rimaste valide dal 13 luglio 2011 fino al 16 settembre 2011.

Le nuove norme
Dal 17 settembre 2011 sono entrate in vigore le nuove norme che invalidano le novità dello scorso luglio:
- non si prevede più una cancellazione dei ritardi regolarizzati ma solo un’integrazione del nominativo segnalato con l’indicazione dell’avvenuto pagamento;
- l’integrazione avviene entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti: la banca deve immediatamente dare comunicazione alla Centrale rischi del pagamento in modo che avvenga la variazione;
- le registrazioni già presenti, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere integrate dall’indicazione che il pagamento è avvenuto e dunque sono regolarizzate.

Il Codice deontologico dei sic
Secondo le disposizioni del Codice deontologico dei sic (sistemi informativi sul credito) i tempi di conservazione dei dati sono i seguenti:
- per morosità di due rate (o di due mesi) poi sanate:  12 mesi dalla regolarizzazione
- per ritardi superiori: 24 mesi dalla regolarizzazione
In base alle nuove disposizioni i dati rimangono comunque registrati secondo questi tempi massimi, ma saranno integrati entro 10 giorni dal pagamento, dall’indicazione che si tratta di ritardi sanati grazie all’avvenuto pagamento delle rate.

Dal sito di Altroconsumo
« Ultima modifica: Aprile 23, 2014, 21:40:37 pm da ninfea »

L'intellettuale è uno che non capisce niente, però con grande autorità e competenza. (Leo Longanesi)
 


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