Autore Topic: Acquistare su Internet: limiti e tutele [Consumatore]  (Letto 896 volte)

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Offline ninfea

Acquistare su Internet: limiti e tutele [Consumatore]
« il: Maggio 22, 2012, 16:19:24 pm »
Con il termine e-commerce (commercio elettronico) ci riferiamo all'insieme delle operazioni realizzate via Internet per la commercializzazione di beni e servizi offerti da un produttore a un consumatore. Negli ultimi anni il commercio elettronico in Italia è cresciuto esponenzialmente di valore, principalmente nei settori del gioco e del tempo libero, del turismo e dell’elettronica di consumo.
Nel dettaglio quindi il commercio elettronico consiste nell’impiego di computer collegati in rete per le attività di produzione, distribuzione, vendita e consegna di beni (di consumo, attrezzature di ogni tipo) e servizi (di informazione, finanziari, legali o altre attività quali i negozi virtuali). Rientrano in questa definizione quindi tutte le forme di transazione commerciale, alle quali partecipino sia organizzazioni che individui, basate sulla trasmissione di informazioni digitalizzate, ivi inclusi testi, suoni e immagini: si svolgono attività commerciali e transazioni per via elettronica, si commercializzano telematicamente beni e servizi, si distribuiscono on line contenuti digitali, si effettuano elettronicamente operazioni finanziarie e di borsa.

 

Tipi di e-commerce

 

E’ possibile anzitutto distinguere fra commercio elettronico in senso stretto, quando la transazione e il pagamento del corrispettivo si realizzano per via telematica, e commercio elettronico in senso lato, nel caso in cui l’ordine viaggia in rete ma il pagamento è operato con differenti modalità.
Dato che l’e-commerce non si esaurisce nella sola conduzione della transazione (può includere altri stadi del rapporto commerciale, dal momento della ricerca  ed individuazione dell’ interlocutore a quello delle trattative e della negoziazione, dalla fase degli adempimenti formali a quella dei pagamenti e della consegna materiale o elettronica del bene o servizio oggetto della transazione stessa), soltanto nell’ ipotesi di beni immateriali (software, prodotti di editoria elettronica, giochi, servizi informatici, video)  per i quali l’ ordinazione, il pagamento e la consegna avvengono interamente on-line si parla di commercio elettronico diretto; diversamente, tutte le altre fattispecie  in cui l’ ordinazione avviene per via elettronica, ma la consegna fisica avviene tramite canali di consegna tradizionali si qualificano come commercio elettronico indiretto.
Con riferimento alle modalità di attuazione dell’electronic commerce si distingue fra:

1) e-commerce, in quanto il rapporto si realizza attraverso il computer;
2) v-commerce (virtual commerce), in cui la transazione avviene solo con l’ausilio della voce che un apposito supporto traduce in un comando;
3) m-commerce (mobile commerce), quando lo scambio si verifica attraverso l’utilizzo dei tasti di un supporto mobile dotato di una particolare tecnologia (WAP - Wireless Application Protocol).

 

I soggetti coinvolti

 

In riferimento ai soggetti  delle transazioni commerciali per via telematica è possibile individuare :

1) il commercio elettronico fra aziende, altrimenti denominato business to business. Consiste in un’attività on-line a supporto delle transazioni commerciali tra imprese, cioè in una forma di e-commerce che non coinvolge gli utilizzatori finali dei beni e dei servizi prodotti;
2) il commercio elettronico tra aziende e consumatori finali - business to consumer - che si sostanzia nella vendita on line di beni e servizi rivolta al consumatore finale, privato cittadino;
3) il commercio elettronico tra consumatori finali - consumer to consumer - che si concretizza nella più recente forma di e-commerce a seguito della forte espansione delle aste in rete. Su questi siti gli utenti possono scambiare tra loro prodotti, proprio secondo il modello dell’ asta;
4) il commercio elettronico intra-aziendale - intra business - che interessa un’azienda con più sedi allocate sul territorio ovvero un insieme di aziende appartenenti al medesimo gruppo;
5) i rapporti tra la P.A. e le aziende – Public Agencies to business o business to Administration - che fa riferimento a tutte le relazioni intercorrenti tra le imprese e gli enti statali gestiti attraverso reti telematiche;
6) i rapporti tra la P.A. e i cittadini – Public Agencies to citizens - limitatamente, soprattutto, all’ utilizzo di specifiche procedure telematiche come il documento informatico, la firma digitale ed i pagamenti elettronici (si pensi, in via esemplificativa, alla dichiarazione dei redditi telematica e al pagamento delle imposte per via elettronica).

 

E-commerce e diritto

 

Sotto il profilo giuridico, per commercio elettronico s’intendono una serie di procedure che consentono di perfezionare un contratto a distanza, previo lo scambio di documenti che, redatti su supporti informatici, contengono la proposta e la correlata accettazione.
La trasformazione di questo scambio di informazioni con strumenti telematici in atto telematico avente rilevanza giuridica si ha con l’attribuzione di paternità, cioè con la riconducibilità al suo autore.
Il documento cartaceo con la firma apposta in calce ha il “riconoscimento giuridico del valore probatorio attribuito all’atto pubblico” (artt. 2699, 2700, 2701 c.c.) e alla scrittura privata (artt. 2702, 2703, 2704 c.c.). Nel documento cartaceo infatti la carta e l’ inchiostro rendono immodificabile il contenuto del documento e il supporto cartaceo associa inscindibilmente il testo alla firma che identifica la persona.
Per quanto riguarda il documento informatico, l’Italia ha accolto nel proprio ordinamento una normativa organica sulla  firma digitale (DPCM 13 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 27 aprile 2004, recante “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”).
Attraverso il mezzo informatico è possibile concludere diversi contratti o atti telematici di rilevanza giuridica. Il più comune è sicuramente la compravendita, ma anche i contratti di affitto di immobili, di noleggio di beni mobili, di leasing e di accesso a banche dati sono ricorrenti. La principale ed innovativa particolarità dei contratti on-line è costituita dalla possibilità di poterli perfezionare a distanza e soprattutto dalla immaterialità della transazione e della mancanza del documento cartaceo.

Per conferire affidabilità alle transazioni commerciali telematiche bisogna garantire:

1) la riservatezza (nessun soggetto estraneo deve poter avere conoscenza dei contenuti delle comunicazioni scambiate tra le parti);
2) l’autenticità (è necessario il reciproco riconoscimento tra gli interlocutori);
3) l’integrità (il contenuto delle transazioni deve essere perfettamente conforme alla volontà manifestata dalle parti).

Considerato che  “il contratto è l’ accordo fra due o più parti per costituire, regolare e estinguere un rapporto giuridico patrimoniale” (art 1321 c.c.), anche il contratto on-line rientra in questa nozione. Lo scambio di proposta ed accettazione però in questo caso avviene fra soggetti distanti, utilizzando mezzi di trasmissione elettronica. 
Le modalità più comuni di formazione di un contratto sono le  e-mail, per cui attraverso la posta elettronica si realizza un vero e proprio scambio delle dichiarazioni contrattuali dell’offerta e dell’accettazione e i moduli elettronici web, con i quali l’offerente colloca in rete la sua proposta cui l’altra parte può aderire attraverso la compilazione e l’ invio del modulo elettronico predisposto (c.d. contratto per adesione).
Poiché a norma dell’art.1326 c.c. il contratto si considera concluso ”nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”, se il contratto è concluso per mezzo della posta elettronica, esso si perfeziona quando l’accettazione giunge all’indirizzo di posta elettronica del proponente. Inoltre sono applicabili ai contratti on-line le disposizioni normative contenute negli artt. 1336 c.c. (offerta al pubblico) e 1341 c.c. (condizioni generali del contratto).
In Italia, la normativa riguardante il commercio elettronico si compone di una serie di disposizioni successive:
- Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 : Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (art.15, comma 7);
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (art. 18 e 21 in particolare) : Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997.
- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 : Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (in particolare nell’art. 3 sono contenute una serie di informazioni circa il fornitore, le caratteristiche del bene o del servizio, le modalità di pagamento, che devono essere fornite in tempo utile al consumatore);
- Circolare n. 3487/C del 01.06.2000 "Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico" del Ministero dell'industria, commercio e artigianato sul decreto legislativo n. 114/98.

Quest’ultimo provvedimento mira a definire con una maggiore precisione la materia trattata dal DL n.114/1998, che solo nell’articolo 21 contiene un esplicito riferimento al commercio elettronico, altrimenti relegato ad una delle “forme speciali di vendita al dettaglio” (art. 4, comma 1, lettera h) e, con più esattezza, “alla vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione” (art. 4, comma 1, lettera h, numero 3). L’ articolo 18 di tale decreto (“Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione”) si occupa di questi generi di vendita:

“1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l' esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.”

 

Il decreto legislativo n.70/2003

 

In seguito alla direttiva UE n. 31/200 (volta ad assicurare la libera prestazione dei servizi on-line nell'insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico) nel nostro ordinamento è stato emanato il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Tale decreto stabilisce gli obblighi informativi del prestatore di servizi (artt. 7 e 12):


“a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso”; (art. 7, comma 1)
“a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie”. (art. 12 comma 1).

Ai fini della individuazione degli operatori del commercio elettronico, la normativa vigente dispone che tutti i soggetti che intendono assumere la qualifica di impresa commerciale, che riguarda qualsiasi soggetto che intenda svolgere detta attività, sono obbligatoriamente tenuti alla iscrizione presso l’apposito “registro delle imprese”, istituito presso le Camere di commercio che provvedono al rilascio del corrispondente numero di registrazione e del numero di Repertorio economico amministrativo (REA), attraverso il quale viene univocamente identificata ogni singola impresa. Con il Decreto ministeriale 15 febbraio 2001, le Camere di commercio su richiesta delle imprese possono attivare un dispositivo “cert. impresa” (certificazione d’impresa), mediante il quale è possibile accedere ai dati delle imprese, consultabili e estraibili da chiunque abbia interesse (il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali regola tale servizio).

 

 

Sicurezza

 

Un elemento importante nella gestione del commercio elettronico è quello della sicurezza nei pagamenti, che possono avvenire tramite bonifico bancario, contrassegno o carta di credito. Per evitare che nel trasferimento dei dati alcune informazioni personali possano essere intercettate e utilizzate da terzi a fini illeciti e per garantire quindi la maggiore riservatezza possibile di tali dati, vengono utilizzati dei sistemi di crittografia dei dati (ad esempio il protocolli HTTPS e SET).

:ciao:

 
« Ultima modifica: Aprile 17, 2014, 21:21:08 pm da ninfea »
                                  
 


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