Autore Topic: Sicurezza [Casa e Condominio]  (Letto 535 volte)

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Offline ninfea

Sicurezza [Casa e Condominio]
« il: Febbraio 17, 2013, 22:32:55 pm »
Immobile rovinato? L’azione contro l’appaltatore ha natura extracontrattuale



Un costruttore è condannato a risarcire i danni all’acquirente di un appartamento nel quale si erano manifestate lesioni alle pareti, ai solai e ai pavimenti. L’importo della condanna viene rideterminato in appello; contro la sentenza il costruttore propone ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione in ordine alla data di compimento dell’opera e violazione dell’art.1669 del codice civile in ordine alla responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di immobili. Secondo la Cassazione (sentenza 21089/12) però, tale responsabilità non ha natura contrattuale, bensì extracontrattuale, perchè serve a garantire la stabilità e la solidità degli immobili, destinati per loro natura a una lunga durata, nonché a tutelare l’incolumità personale dei cittadini: si tratta pertanto di interessi inderogabili che trascendono i confini del rapporto negoziale delle parti. Quindi l’azione di responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c., trascendendo il rapporto negoziale in base al quale l’immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest’ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti: in tema di gravi difetti dell’opera questi possono pertanto fruire dei termini decennale di prescrizione per promuovere l’azione e del termine annuale di decadenza per la denuncia del vizio. L’identificazione degli elementi necessari a individuare il momento della scoperta del vizio ai fini del computo dei termini previsti dalla norma deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale con l’attività progettuale e costruttiva espletata: spetta pertanto al giudice di merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza sia tale da consentire una consapevole denuncia e una non azzardata iniziativa giudiziale anche senza il supporto del perito: così non è stato nel caso di specie, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto decisivo l’accertamento peritale. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it


« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 21:40:54 pm da ninfea »
                                  
 


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