Autore Topic: Riposo forzato per la lavoratrice in gravidanza [Lavoro]  (Letto 697 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea

Riposo forzato per la lavoratrice in gravidanza [Lavoro]
« il: Ottobre 15, 2013, 14:39:16 pm »
Riposo forzato per la lavoratrice in gravidanza: indennità salva, anche se l’azienda tira giù la saracinesca
 

Respinta la tesi dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, che puntava a mettere in discussione la conservazione dell’indennità. Ciò che risulta primario è la tutela della donna lavoratrice, obbligata a fermarsi per salvaguardare sé stessa e il nascituro.



Il caso

Economia in crisi, mercato del lavoro sempre più precario: così, cresce l’onda delle aziende che tirano giù la saracinesca, e si diffonde il virus della disoccupazione. E concreto è il rischio di veder svanire la propria occupazione da una settimana all’altra. Ma anche di fronte a un quadro a tinte così fosche, è necessario salvaguardare la posizione delle lavoratrici: per questo, l’indennità di maternità è salva anche se l’azienda si è ‘dematerializzata’ (Cassazione, sentenza 13110/13). Anche nell’ultimo grado di giudizio, anche in Cassazione, viene seguita la linea di pensiero già delineata dai giudici di primo e di secondo grado, i quali avevano «accolto la domanda» presentata da una donna, riconoscendole il «diritto di continuare ad usufruire della corresponsione della indennità di maternità, pur essendosi verificata, nel frattempo, la cessazione dell’attività dell’azienda». Ad avviso dei legali dell’Istituto nazionale di previdenza sociale – che ricorre in Cassazione –,  però, questa visione è forzata. Per una semplice ragione: in questa vicenda, «l’interdizione dal lavoro» è stata riconosciuta alla donna in gravidanza per la «impossibilità» di adibirla a «mansioni meno gravose», ma, essendo cessata «l’attività del datore di lavoro», è venuta meno anche l’ipotesi di obbligare la donna a «svolgere mansioni gravose». Di conseguenza, sostengono i legali dell’Istituto, perde «efficacia» il «provvedimento di interdizione anticipata», e viene meno il diritto della donna di «continuare a percepire l’indennità di maternità». Ma questa visione viene completamente rigettata dai giudici del Palazzaccio, i quali – confermando la pronunzia di secondo grado –, oltre a sottolineare il valore profondo della «indennità di maternità», ricordano che l’«indennità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro», anche nell’ipotesi di «cessazione dell’attività dell’azienda». Ciò perché, è bene averlo sempre bene in mente, obiettivo primario è «garantire la più ampia protezione della lavoratrice madre», anche di fronte alla possibilità che «il rapporto di lavoro venga a cessare nel corso del periodo di astensione obbligatoria».



Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Gennaio 10, 2014, 23:37:01 pm da ninfea »
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !