Autore Topic: Dall’INPS nuove precisazioni sul voucher baby-sitting [Lavoro]  (Letto 926 volte)

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Offline ninfea

Dall’INPS nuove precisazioni sul voucher baby-sitting [Lavoro]
« il: Novembre 01, 2013, 19:48:49 pm »
Dall’INPS nuove precisazioni sul voucher baby-sitting



Nell’ambito di quanto previsto dalla Riforma Fornero in merito alla concessione alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di  maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, di  voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nei casi in cui il rapporto della  beneficiaria cessi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, quest’ultimo dovrà essere rideterminato in funzione di detta  cessazione. Per calcolare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio, bisogna tener conto del 12 luglio 2013 (giorno successivo alla scadenza del bando) quale termine iniziale per le lavoratrici che avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio. Differente è il discorso per le lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio: per queste ultime, il termine iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo stesso. In ogni caso il termine finale da considerare per la quantificazione è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato. Laddove invece il rapporto lavorativo della madre beneficiaria si modifichi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, passando da un full time a un part time o viceversa, il beneficio dovrà essere rideterminato in funzione di detto cambiamento.



Fonte: http://fiscopiu.it/news/dall-inps-nuove-precisazioni-sul-voucher-baby-sitting


« Ultima modifica: Gennaio 09, 2014, 22:50:39 pm da ninfea »
                                  
 


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