Autore Topic: Decreto Crescita [Lavoro]  (Letto 890 volte)

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Offline ninfea

Decreto Crescita [Lavoro]
« il: Luglio 01, 2014, 05:58:15 am »


Un credito d’imposta, nella misura del 15% e da ripartire in tre quote annuali di pari importo, ai soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del provvedimento) e il 30 giugno 2015. È una delle misure contenute nel Decreto n. 91/2014 (c.d. pacchetto “Crescita”).


Condizioni per l’attribuzione del credito

L’art. 18 del Decreto (che apre il Capo III – “Disposizioni urgenti per le imprese”), al comma 1, precisa che il beneficio è attribuito per gli investimenti “in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007”, e che la misura del 15% va calcolata sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella tabella) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese con attività d’impresa inferiore a cinque anni (che pure possono accedere al beneficio), la media suddetta va calcolata sugli investimenti realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto in esame, mentre per le imprese costituite successivamente “il credito d’imposta si applica con riguardo agli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta” (co. 2).

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. n. 334/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 238/2005, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto (co. 5).


Modalità di fruizione

Il credito d'imposta – che, come precisato dal co. 3, non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10 mila euro - va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo (la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento) e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato (co. 4). Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni), e non è soggetto al limite imposto dal co. 53 dell'art. 1, Legge n. 244/2007 (secondo cui i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250 mila euro).


Revoca del beneficio

Ai sensi del co. 6 dell’art. 18 del Decreto in esame, il credito d'imposta è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, oppure se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate fuori dal territorio dello Stato, anche se appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del co. 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Amministrazione finanziaria provvede a recuperare il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni (co. 8).


Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - http://fiscopiu.it/news/decreto-crescita-credito-d- imposta-del-15-investimenti-nuovi-macchinari

                                  
 


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