Autore Topic: Mancata convocazione all’assemblea: [Casa e Condominio]  (Letto 814 volte)

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Offline ninfea

Mancata convocazione all’assemblea: [Casa e Condominio]
« il: Luglio 27, 2014, 17:07:54 pm »

Mancata convocazione all’assemblea:
chi è intervenuto non può fare il giustiziere per gli altri

Il condomino che è intervenuto all’assemblea condominiale non può, in seguito, impugnare la delibera per l’omessa convocazione di altri condomini. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 10338/14.


Il caso

Un condomino impugnava, davanti al tribunale di Bolzano, un verbale di assemblea condominiale, poiché si era deliberato sul “giro scala” senza che fossero stati informati altri vicini oltre ai nove che occupavano gli appartamenti sul “giro scala”.

Sia il tribunale che la Corte d’appello di Trento accolsero la domanda, in quanto anche se il “giro scala” veniva utilizzato più intensamente dai nove appartamenti posizionati nelle sue vicinanze, anche gli altri condomini risultavano comproprietari pro quota della sala riunioni, che si affacciava proprio su tale “giro scala”, e la cui spesa veniva ripartita fra tutti.

Il condominio ricorreva in Cassazione, lamentando la carenza di legittimazione attiva da parte dell’attore ad impugnare la delibera. Infatti, l’uomo era stato regolarmente convocato per l’assemblea, nel corso della quale era stata emanata la delibera impugnata, e aveva partecipato ad essa, esprimendosi anche nel merito, in maniera negativa, delle questioni trattate. Perciò, il condominio chiedeva ai giudici di legittimità di stabilire se un condomino, regolarmente convocato in assemblea, a cui abbia partecipato e dissentendo sulle questioni trattate, abbia la legittimazione ad impugnare la delibera sotto il profilo di un presunto vizio relativo alla convocazione di altri condomini.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in tema di impugnazione delle delibere delle assemblee condominiali, l’omessa convocazione di un condomino costituisce causa di annullamento, non di nullità, delle decisioni assunte dall’assemblea. Perciò, deve essere applicato l’art. 1411 c.c., il quale stabilisce che l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge.

Di conseguenza, il condomino, che aveva partecipato all’assemblea, accettando anche la discussione sul merito delle questioni trattate, non era legittimato ad impugnare la delibera per l’omessa convocazione di altri condomini. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


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