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The Pirate Bay: una vittoria temporanea?

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sonia:
Il Gip di Bergamo che aveva disposto il sequestro ha già fatto sapere che non mollerà, ma i difensori della Baia sono pronti a battersi contro la censura.


The Pirate Bay sequestro annullato accesso

Tutta la Rete, o almeno quella italiana, ne parla: il sequestro preventivo di The Pirate Bay è stato annullato dal Tribunale del Riesame di Bergamo e ora i provider devono darsi da fare per rimuovere i filtri a suo tempo applicati.

In molti salutano la decisione del Tribunale coma una vittoria tout court, ma guardando meglio l'intera questione ora possiamo aspettarci diversi scenari.

Tanto per cominciare, banalmente bisogna vedere quanto tempo impiegheranno i provider per abilitare di nuovo l'accesso alla Baia. Considerata la solerzia usata per applicare i filtri, teoricamente non ci dovrebbe volere molto per la loro rimozione; in buona fede si spera che solo questioni tecniche motivino un'eventuale lentezza nell'adempimento.

Ci sono poi da considerare le motivazioni che hanno spinto il Tribunale a bocciare l'operato della Procura di Bergamo e che saranno rese pubbliche soltanto tra qualche giorno. Intanto, per chiarire la situazione, occorre conoscere gli attori che hanno permesso la temporanea vittoria della Pirate Bay.

Si tratta di due avvocati che da tempo si occupano di informatica giuridica, Giovanni Battista Gallus e Francesco Paolo Micozzi, e di un esperto informatico chiamato come consulente, Matteo Flora.

Tutti e tre hanno lavorato pro bono publico, ossia gratis. E questo è gia un segnale abbastanza forte: di fronte a un atto che non può essere considerato un sequestro quanto piuttosto una censura, tre professionisti decidono di prestare la propria opera per difendere il diritto dei navigatori italiani di scegliere da sé i propri siti senza pretendere alcun compenso.

La questione copyright, in questo senso, è secondaria: non si tratta di difendere un sito che ospita materiale illegale. Si tratta di difendere un sito accusato di indicizzare anche materiale coperto da copyright ("esattamente come fa Google: che facciamo, mettiamo sotto sequestro pure Google?" ironizza l'avvocato Gallus) dalle velleità censorie di qualcuno.

Queste sono le motivazioni della difesa, ma non è detto - anzi, è decisamente improbabile - che siano anche quelle del giudice che ha disposto il dissequestro.

È molto più verosimile che a convincere il Riesame sia stata la "ricerca certosina di cavilli da avvocati che i magistrali Francesco e GB sono riusciti a rintracciare", per usare le parole che Matteo Flora usa sul proprio sito.

L'avvocato Gallus ha in effetti illustrato l'operato proprio e dei colleghi raccontando come essi abbiano innanzitutto sottoposto al Tribunale questioni di natura tecnica legale: per esempio, il provvedimento non è stato notificato a Peter Sunde, amministratore del sito, violando così il diritto alla difesa.

Inoltre - hanno fatto notare i legali - il pm Giancarlo Mancusi non avrebbe avuto la competenza necessaria per richiedere l'inibizione dell'accesso a un sito che risiede all'estero.

Obiezioni di natura formale, che se uniche aprono la strada a un possibile pericolo: la reiterazione del provvedimento di sequestro. Mancusi, insomma, potrebbe ripresentare il decreto, anche perché non sembra avere intenzione di cedere: "a nostro giudizio" - ha dichiarato al Corriere della Sera - "la violazione del diritto d'autore c'è tutta".

Più sostanziale sarebbe l'accettazione da parte del Tribunale di altre motivazioni portate dai due avvocati di The Pirate Bay: l'impossibilità di sequestrare un sito in mancanza di un supporto normativo adeguato, e la base su cui il sequestro (o censura, come sembra più giusto chiamarlo) è stato disposto.

Tale base, infatti, è data da motivazioni che appaiono deboli: innanzitutto la considerazione del nome Baia dei pirati come una sorta di confessione; in secondo luogo, l'accertamento statistico.

Per accusare la Baia il pm di Bergamo si è basato sulle statistiche di accesso fornite da Alexa, i cui metodi di rilevazioni praticamente tutti accusano di essere estremamente imprecisi se non decisamente lontani dalla realtà.

L'accusa ha utilizzato le 450 mila connessioni provenienti dall'Italia, ricavate dalle statistiche, per evincere (verrebbe da dire: ipotizzare) le violazioni: solo in base a questo è stato disposto il sequestro, non dopo aver trovato delle prove.

Se per inibire l'accesso - spiega l'avvocato Micozzi - si parte non da un reato effetticamente compiuto ma da una "presunzione statistica", allora c'è qualcosa che non va. E poi si tratta di inibizione, non di sequestro; ma dato che il provvedimento parlava di sequestro, siamo di fronte a una irregolarità giuridica.

A questo punto il prossimo passo potrà essere compiuto solo quando il Tribunale renderà note le motivazioni della sentenza di annullamento. Se saranno sostanziali e non formali, l'unica strada per gli accusatori di The Pirate Bay sarà il ricorso in Cassazione, con tempi più lunghi e dopo che è ormai stato stabilito un serio precedente: non è per nulla detto che la Corte accolga le tesi del pm.

Nel frattempo dovrebbe arrivare dal Garante della Privecy la decisione sull'accusa, mossa da Altroconsumo, di aver usato metodi illegali per la raccolta dei dati degli utenti italiani che hanno acceduto (o tentato di accedere) alla Baia dei Pirati.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-09-2008]
 :esaltante: :esaltante: :esaltante:

ridethesnake:
Se inavvertitamente, raggiungo un sito che, logga la mia visita, ed averlo fatto può portarmi conseguenze penali anche gravi (come ad esempio un sito che ospita pedop@rn@grafia oppure il prelevo di un file tramite un software di filesharing da un utente qualunque, all'apparenza innocuo, ma che si rivela invece essere un contenitore di materiale pedop@rn@grafico) io persona senza volontarietà nel fare tutto ciò, ho come unica scappatoia, morale in ogni caso ma altresì legale, di autodenunciarmi per denunciare. Fermo restando che il paragone è estremamente superficiale, la cosa "divertente" che potrebbe succedere è la seguente: tutti coloro, che hanno visitato questo sito, potrebbero denunciare di rimando l'Autorità che ha autorizzato il log, in quanto non informati, al momento di commettere l'ipotetico "reato" che, il sito oppure il canale di condivisione, fossero sotto controllo (vedi i cartelli che in autostrada segnalano l'autovelox).

Non mi pare di aver sentito qualcuno prendere decisioni di oscuramento o di rastrellamento dati personali quando la baia ospitò, come fece amazon, l'autobiografia di un pedofilo nei rispettivi "cataloghi"...

Mi viene in mente un articolo di un anno fa (definirlo un orrore è poco)...
http://www.repubblica.it/2007/07/sezioni/cronaca/pedofilia-inchiesta/pedofilia-inchiesta/pedofilia-inchiesta.html
e se proprio devono essere violati i diritti di riservatezza, che almeno continuino, come giustamente fanno, ad essere violati i "diritti" degli orchi, e non quelli di adolescenti "con le mani aperte a ramarro", che tanto poi paga papà.

Non sprechiamo le intelligenze investigative mettendole al soldo dei potenti... ma cerchiamo di ristabilire quel senso di liceità che manca da parecchio, partendo dall'alto e non dalle canzonette che oggi le radio già propinano cento volte e che l'indomani ci hanno già stufato.  :cuffie:

ridethesnake:
da punto-informatico.it un parere tecnico:

--- Citazione ---Roma - Il caso Pirate Bay ha tenuto banco sui media nei giorni scorsi; come è noto il tribunale del riesame ha disposto l'annullamento del provvedimento del GIP di Bergamo con il quale si obbligavano "sostanzialmente" i provider ad impedire ai navigatori l'accesso al portale incriminato, ridirezionandoli automaticamente su un sito internet nella disponibilità dell'IFPI (Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica). Non essendo ancora avvenuto il deposito della motivazione, non si conoscono i motivi che hanno spinto il tribunale del riesame ad annullare la misura disposta dal GIP di Bergamo. Dal dibattito mediatico dei giorni scorsi è scaturito comunque un interrogativo circa il "Se ed in quale misura sia possibile da parte di soggetti privati, nominati ausiliari di P.G. nell'ambito di un procedimento penale, raccogliere dati identificativi di navigatori nell'espletamento delle attività di cui all'art. 348 co. 4° c.p.p."

Preliminarmente va ricordato che il comma 4 dell'art. 348 del Codice di Procedura Penale prevede che la Polizia Giudiziaria, quando compie (di iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero) atti od operazioni che richiedono specifiche professionalità e competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee ( c.d. Ausiliari) che non potranno rifiutare la loro opera.

Come è noto, l'Associazione Altroconsumo ha comunicato di aver presentato al Garante per la privacy un esposto per verificare se i dati di coloro che effettuano l'accesso a "The Pirate Bay" siano raccolti da un ente privato che fa riferimento all'IFPI senza l'autorizzazione al loro trattamento, come previsto dalla legge. In pratica l'IFPI, secondo l'associazione dei consumatori, lungi dal limitarsi ad esercitare le proprie prerogative di ausiliario di polizia giudiziaria, avrebbe raccolto illecitamente dai personali.
Se ciò corrispondesse al vero, si potrebbero verificare le seguenti ipotesi, ovvero che:

    1) L'IFPI, avendo ricevuto mandato dall'autorità giudiziaria di custodire il link, in attesa degli sviluppi del procedimento, agendo di propria iniziativa, abbia proceduto alla raccolta dei dati dei navigatori. In questo caso, travalicando il limite delle funzioni allo stesso riconosciute dalla legge (art. 348 c.p.p.), saremmo di fronte a quella che Guido Scorza ha giustamente definito su queste colonne come "una grave forma di privatizzazione dell'azione giudiziaria".

    L'azione di un privato che, in assenza di alcuna forma di autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, approfittando della propria qualifica di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, raccolga dati dei navigatori - posizionando addirittura apparecchi atti a registrare indirizzi ip e altri dati - potrebbe ricondursi alle fattispecie previste dagli art 167 del codice della privacy e/o 617 bis del codice penale.

    L'art. 167 del Codice della Privacy, come è noto, prevede la fattispecie penale del trattamento illecito dei dati mentre la norma prevista dall' l'art. 617 bis c.p. punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalle legge "installa apparecchi, strumenti... al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone".
    In questo caso il Garante ove riscontrasse la commissione di uno o più reati dovrebbe trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria affinché svolga le indagini finalizzate all'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di coloro che si sarebbero resi responsabili di tali condotte.

    2) L'IFPI non ha agito autonomamente ma ha ricevuto un esplicito ordine da parte dell'autorità inquirente di procedere, in esecuzione degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 348 co. 4 c.p.p., alla registrazione dei dati di coloro che hanno accesso al sito incriminato.

    In quest'ultimo caso, qualora si riscontrasse una delega da parte del Pubblico Ministero in tal senso, a commettere un errore è stato presumibilmente l'autorità inquirente la quale ha attributo ad un ausiliario di P.G. quale l'IFPI poteri ad essa non attribuibili.
    L'attività richiesta dal P.M. all'ausiliario di P.g. sarebbe sostanzialmente quella di intercettare ed identificare flussi telematici che, ai sensi di cui agli artt. 266 e ss c.p.p., come le intercettazioni telefoniche è subordinata al ricorrere di determinati presupposti e soggetta come tale a peculiari procedure autorizzative del Gip, del tutto assenti nel caso di specie.

    In questa seconda ipotesi, ferma restando la non rilevanza penale delle condotte acquisitive dei dati di cui innanzi da parte dell'ausiliario di P.g., quantomeno per assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalle fattispecie penali innanzi richiamate, si verterebbe in un classico caso di inutilizzabilità assoluta dei dati acquisiti in violazione di legge (art. 271 co. 1 c.p.p.)

Va precisato infine, che in entrambe le ipotesi di cui sopra i navigatori che abbiano visto registrati i propri dati da parte dell'IFPI non hanno nulla da temere, sia nel caso in cui siano stati raccolti illecitamente dall'IFPI, sia nel caso siano stati raccolti illegittimamente nel contesto di un procedimento penale in violazione di norme di legge; come sopra già anticipato, i dati così raccolti sarebbero in entrambi casi del tutto inutilizzabili ai sensi degli artt. 191 e 271 comma 1 c.p.p..

avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito
--- Termina citazione ---

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