Autore Topic: Il vizio del verbale era di annullabilità, non di nullità [Casa e Condominio]  (Letto 613 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea


Un condomino impugna una delibera per vizi del verbale d’assemblea. Non è d’accordo, tra l’altro, sulla ripartizione delle spese. Ma che fosse presente o meno, il verbale gli è stato comunicato. Poiché il vizio non era di nullità, ma di annullabilità, il termine di 30 giorni per impugnare validamente è trascorso. Lo ha deciso la Cassazione, con la sentenza 3586/13.



Il caso

Il nuovo inquilino di un alloggio fornito da una cooperativa, impugna, a dicembre, una delibera condominiale, approvata in un'assemblea. Sostenendo di non avervi partecipato, ne deduce la nullità «per non essere stato riportato nel verbale di assemblea, né il numero, la caratura millesimale ed il nominativo dei soci presenti né con quali maggioranze fossero state adottate le delibere». Si lamenta inoltre del contenuto delle stesse, vertenti su: approvazione bilancio, ripartizione spese e modifica tabelle millesimali. Il Tribunale accoglie la domanda e dichiara nulla la delibera. Sentenza confermata dalla Corte d’Appello, che respinge l’impugnazione della cooperativa. Questa ricorre per cassazione, sostenendo la violazione e la falsa applicazione delle norme che stabiliscono le modalità di costituzione dell’assemblea condominiale, quando sono valide le delibere e come possono essere impugnate. La cooperativa sostiene che «l’omessa indicazione dell’elenco dei nominativi dei presenti e dei millesimi rappresentati determinerebbe un vizio di annullabilità della delibera e non già quello più radicale di nullità». Afferma inoltre che l’inquilino era presente all’assemblea, e che comunque gli era stato comunicato il verbale. La Cassazione ritiene il ricorso manifestamente fondato. Richiamando alcuni precedenti, ricorda quando una delibera possa dichiararsi nulla: se priva di elementi essenziali; se l’oggetto è impossibile o illecito o fuori dalle competenze assembleari; se incide sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni; se invalide rispetto all’oggetto. La delibera può essere impugnata perché annullabile quando: ci sono vizi sulla regolare costituzione dell’assemblea; se adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta, se affetta da vizi formali o da irregolarità nella convocazione assembleare, se viola prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari riguardanti il procedimento di convocazione. La Corte ricorda poi che non bisogna distinguere tra «vizio che poteva inficiare il momento genetico della formazione dell’assemblea rispetto al suo momento deliberativo su specifici argomenti». Per questo annulla la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito. Dichiara quindi inammissibile l’originaria domanda di impugnazione della delibera assembleare.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 06:51:53 am da ninfea »
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !