Autore Topic: Bonus IRPEF, i chiarimenti delle Entrate [Tasse e Fisco]  (Letto 950 volte)

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Offline ninfea

Bonus IRPEF, i chiarimenti delle Entrate [Tasse e Fisco]
« il: Aprile 30, 2014, 22:50:00 pm »

Bonus IRPEF, i chiarimenti delle Entrate


A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 66/2014, arrivano i primi chiarimenti delle Entrate. Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 l'Agenzia fornisce, in particolare, le indicazioni per l'erogazione del cosiddetto bonus IRPEF, il credito disposto dall'art. 1 del decreto a favore di lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo fino a 26 mila euro. Soggetti beneficiari La Circolare in esame chiarisce preliminarmente che per il riconoscimento del diritto al credito di cui all'art. 1 del Decreto è necessario verificare la sussistenza di tre presupposti legati: alla tipologia di reddito prodotto; alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro; all’importo del reddito complessivo. Il primo requisito attiene alla tipologia del reddito prodotto: il bonus spetta potenzialmente ai contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 1, T.U.I.R. e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, co. 1, T.U.I.R. Rispetto ai redditi assimilati, la Circolare chiarisce che vi rientrano: i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (art. 50, co. 1, lett. a); le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); le remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 (forme pensionistiche complementari) comunque erogate (lett. h-bis); i compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). Secondo requisito per la maturazione del diritto al bonus è la sussistenza di un’imposta lorda a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell’art. 13 T.U.I.R. (da ultimo modificato dall’art. 1, co. 127, della Legge di Stabilità 2014), per la determinazioni delle quali il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze: non rileva, ai fini del bonus, l'azzeramento dell'imposta per effetto di detrazioni diverse (come quelle per i carichi di famiglia di cui all'art. 12 T.U.I.R.). Terzo requisito è la titolarità di un reddito complessivo (anche in questo caso al netto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze), per l’anno d’imposta 2014, non superiore a 26.000 euro. Soggetti tenuti al riconoscimento del credito Sono tenuti al riconoscimento del credito in esame i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, ossia: gli enti e le società indicati nell’art. 73, co. 1, T.U.I.R.; le società e associazioni indicate nell’art. 5 T.U.I.R.; le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 T.U.I.R.; le imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; il curatore fallimentare; il commissario liquidatore; il condominio; le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. Determinazione ed erogazione del credito La Circolare chiarisce che il credito va riconosciuto dai sostituti d'imposta agli aventi diritto "in via automatica", in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. L'erogazione deve avvenire a partire dalle retribuzioni nel mese di maggio: nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile "per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014". Il bonus, che - lo ricordiamo - è pari, per il periodo d'imposta 2014, a 640 per i redditi fino a 24 mila euro e decresce fino a zero per i redditi superiori a 24 mila e inferiori o pari a 26 mila euro, deve essere rapportato alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno: il calcolo va effettuato secondo le regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito. Contribuenti senza sostituto d'imposta e credito non spettante Il credito potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, e potrà dunque essere utilizzato in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) ovvero chiesto a rimborso dai contribuenti titolari del diritto al bonus: le cui remunerazioni vengano erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta; il cui credito non sia stato in tutto o in parte riconosciuto dal sostituto d'imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio. I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta, che potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi alla comunicazione e, in ogni caso, col conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. La Circolare chiarisce, infine, che le somme relative al credito non sono imponibili ai fini IRPEF per il soggetto percipiente, né incidono sul calcolo dell'IRAP dei soggetti eroganti.


Fonte: www.fiscopiu.it

                                  
 


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