Autore Topic: Ancora applicabili le agevolazioni sulle imposte immobiliari alle cessioni gratu [Tasse e Fisco]  (Letto 828 volte)

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Ancora applicabili le agevolazioni sulle imposte immobiliari alle cessioni gratuite


Le cessioni a titolo gratuito di aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione a favore di un Comune sono soggette a imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, trattandosi di atti che non rientrano tra quelli interessati dalla soppressione delle agevolazioni per i trasferimenti immobiliari onerosi prevista dall’art. 10, co. 4, D.Lgs. n. 23/2011. in tema di imposte indirette. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, nella Risoluzione n. 68/E del 3 luglio 2014.

L’istanza era stata proposta da un Comune che era in procinto di acquisire a titolo gratuito aree comprese nell’ambito delle convenzioni relative a piani di lottizzazione o di urbanizzazione (disciplinati dalla Legge n. 10/1977). La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 28, Legge n. 1150/1942, che prevede che l’autorizzazione comunale sia subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca, tra l’altro, la cessione gratuita al Comune, entro determinati termini, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione. Per queste particolari cessioni l’art. 32, D.P.R. n. 601/1973 prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Il dubbio interpretativo è sorto a seguito di quanto disposto dal co. 4 dell’art. 10, D.Lgs. n. 23/2011, che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2014, la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative ad atti di trasferimento immobiliari a titolo oneroso soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Il Comune istante ha chiesto, dunque, di conoscere se gli atti aventi ad oggetto la cessione al Comune, a titolo gratuito, delle aree con relative opere di urbanizzazione, possano ancora beneficiare del trattamento di favore previsto dall’art. 32, D.P.R. n. 601/1973 o rientrino invece nel campo di applicazione del citato art. 10, co. 4.

L’Agenzia ha spiegato che “la circostanza che il legislatore qualifichi espressamente le cessioni in argomento come a titolo gratuito esclude che detti trasferimenti possano essere ricondotti nell’ambito degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui all’art. 10, co. 4, D.Lgs. n. 23/2011”. Ne consegue che per gli atti di cessione a titolo gratuito ai Comuni della aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano ad applicarsi le agevolazioni previste dall’art. 32, D.P.R. n. 601/1973.


Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - http://fiscopiu.it/news/ancora-applicabili-le-agevolazioni-sulle-imposte-immobiliari-alle-cessioni-gratuite
                                  
 


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