Autore Topic: Dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche - 730/2015 [Tasse e Fisco]  (Letto 2055 volte)

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Offline ambarambacicicoco



Informazioni generali

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Inoltre, da quest’anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline).

L’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dal 7 luglio (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate entro il settimo mese successivo al 7 luglio (oppure entro il settimo mese successivo alla data di trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio). I controlli preventivi non vengono effettuati se è stato presentato il 730 precompilato, senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

Chi può presentare il 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Persone fisiche. Nello specifico:

  • il quadro RM, se hanno percepito nel 2014 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2014. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello Unico non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro
  • il quadro RT, se nel 2014 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2014 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2014
  • il modulo RW, se nel 2014 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello Unico Persone fisiche 2015 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.


Il 730 precompilato

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all’ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).


A chi interessa

Il modello 730/2015 precompilato interesserà i lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013 e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico Persone fisiche 2014.

La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.



Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato l’Agenzia delle Entrate utilizza:

    i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta
    i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali
    alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili)
    gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).


Come si accede

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile 2015, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin (consulta le pagine del sito con le informazioni necessarie alla richiesta del codice Pin).

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

  • il modello 730 precompilato
  • l’esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga)
  • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).

Attenzione: se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni).


Come si presenta

Il 730 precompilato può essere presentato direttamente oppure tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato.

Presentazione diretta

Il contribuente che intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio e compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta. Occorre poi verificare la correttezza e la completezza dei dati già indicati.

A questo punto, se non c'è bisogno di alcuna correzione o integrazione, il contribuente può accettare il 730 senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730 (per esempio, aggiungendo un reddito oppure degli oneri – come le spese mediche - non presenti. In questo caso, sarà elaborato e messo a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 (con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate). Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato.

Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.


Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.


Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

Se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta, non vengono effettuati i controlli preventivi previsti per i casi di rimborso sopra i 4.000 euro.


Modello e istruzioni

Modello 730/2015 - pdf


Istruzioni per la compilazione - pdf


Bolla per la consegna dei modelli - pdf


Busta per la consegna dei modelli - pdf


Obbligo di riservatezza - pdf



Dal sito http://www.agenziaentrate.gov.it
« Ultima modifica: Marzo 14, 2015, 11:57:05 am da edi67 »

L'intellettuale è uno che non capisce niente, però con grande autorità e competenza. (Leo Longanesi)
 

Offline ambarambacicicoco

    Dichiarazione dei redditti: tutto sul 730 precompilato
    13 marzo 2015




    A partire dal 15 aprile si può scaricare il 730 precompilato  direttamente dal sito dell'Agenzia delle entrate. Se vuoi farlo in  autonomia devi chiedere il Pin per l'accesso ai servizi online  all'Agenzia delle entrate o all'Inps. Ma puoi decidere anche di farlo  fare a un Caf o a un commercialista: in questo caso basta una delega.


    Dichiarazione precompilata   
                   
    La novità che aspetta 30 milioni di contribuenti  dalla prossima primavera è la dichiarazione dei redditi precompilata  dall’Agenzia delle entrate. Per compilarla vengono utilizzate le  informazioni disponibili all’Anagrafe tributaria (i dati contenuti nelle  dichiarazione degli anni precedenti, i dati catastali, i pagamenti  delle imposte fatti con F24), i dati trasmessi da parte di terzi  (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi) e quelli contenuti  nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento  ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e  ai redditi diversi. Solo dal 2016 verranno inseriti anche i dati del  Sistema Tessera Sanitaria (per esempio, acquisti di medicinali e  prestazioni sanitarie).  Fai da te, delega o tradizionale? A partire dal 15 aprile, il 730 precompilato verrà reso disponibile  sul sito dell’Agenzia delle entrate. Ma non è obbligatorio presentare la  propria dichiarazione dei redditi utilizzando il 730 precompilato. Ecco  come si può fare.
    • Modalità ordinaria.
      Vale la pena subito mettere  in chiaro che hai sempre la possibilità di presentare la dichiarazione  dei redditi compilata con le modalità ordinarie in forma cartacea  (ovvero come hai fatto l'anno passato), tramite sostituto di imposta,  Caf o professionista abilitato.
    • Per conto proprio con il precompilato.
      Se sei tra coloro che hanno diritto
      Clicca (Mostra/Nascondi)
      al 730 precompilato puoi fare tutto per conto tuo direttamente sul sito  dell'Agenzia delle entrate. Per consultare il tuo 730, c’è però bisogno  di accedere al sito dell’Agenzia delle entrate attraverso le proprie  credenziali. In particolare bisogna richiedere un apposito codice Pin
      Clicca (Mostra/Nascondi)
      che offre la possibilità di sbrigare una serie di incombenze fiscali  direttamente via internet, in modo rapido e sicuro. Una volta in  possesso del Pin, potrai accedere alla dichiarazione precompilata via  internet. Se il precompilato non richiede alcuna correzione, è  sufficiente che lo accetti senza modifiche con un semplice clic. Nel  caso invece fosse necessario modificare o aggiungere dati (ad esempio la  detrazione per le spese mediche), potrai farlo direttamente on line: in  questo caso verrà elaborato e messo a tua disposizione un nuovo modello  730 con la liquidazione definitiva.
    • Precompilato con delega.
      Se invece preferisci  non fare tutto da solo, puoi delegare il tuo sostituto d’imposta (se  presta assistenza fiscale), un CAF o un altro soggetto abilitato  (commercialista, consulente del lavoro, ecc) affinchè possa accedere  alla tua dichiarazione precompilata ed effettuare tutte le operazioni  per conto tuo e quindi trasmettere il 730 in via telematica all’Agenzia  delle entrate. Se non sai come fare la delega, puoi utilizzare o  prendere spunto da questo modello di delega che ti mettiamo a  disposizione.

    Dal sito di Altroconsumo[/list]
    « Ultima modifica: Marzo 15, 2015, 10:56:31 am da ambarambacicicoco »

    L'intellettuale è uno che non capisce niente, però con grande autorità e competenza. (Leo Longanesi)
     


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