Autore Topic: il bonus prima casa può essere chiesto dall’erede [Cittadino e Istituzioni]  (Letto 594 volte)

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Offline ninfea

L’agevolazione “prima casa” per i trasferimenti di immobili non di lusso - derivanti da successioni e donazioni – può essere richiesta anche dall’erede per conto del contribuente defunto. È necessario, però che in capo a tale soggetto sussistano, alla data di apertura della successione, i requisiti previsti per fruire del regime di favore.

 

Il caso

 

Un contribuente doveva presentare le dichiarazioni di successione dei propri genitori, entrambi deceduti, comproprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, chiedendo l’applicazione delle agevolazioni prima casa, in nome e per conto della madre, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Devono sussistere i requisiti per beneficiare dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2012, chiarisce che l’articolo 69, comma 3, legge n. 342/2000 - che estende le agevolazioni prima casa anche ai trasferimenti derivanti da successioni e donazioni - prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e per la costituzione e il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni e donazioni. Questo, però, quando, in capo ad almeno uno dei beneficiari, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione (art. 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro). Come attestare la sussistenza dei requisiti? Una dichiarazione resa nell’atto di donazione oppure mediante dichiarazione sostitutiva, da allegare alla dichiarazione di successione, sono gli strumenti per attestare la sussistenza - al momento del trasferimento dell’immobile – dei necessari requisiti. Il beneficio può essere richiesto anche dall’erede. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il bonus può essere riconosciuto anche in relazione al trasferimento di casa di abitazione a favore di un erede deceduto prima della presentazione della dichiarazione di successione, «a condizione che in capo a tale soggetto sussistessero, alla data di apertura della successione, i requisiti e le condizioni previsti per fruire del regime di favore». L’interpellante, infatti, per quanto riguarda la successione del padre, si pone, rispetto alla madre, quale successivo chiamato all’eredità (art. 479 c.c.). Per questo, egli acquista la legittimazione a produrre la dichiarazione di successione per conto del proprio dante causa (la madre), deceduto senza aver potuto accettare l’eredità e presentare la dichiarazione di successione.

:ciao:
« Ultima modifica: Aprile 16, 2014, 20:56:10 pm da ninfea »
                                  
 


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