Autore Topic: Fisco e Tasse [Tasse e Fisco]  (Letto 728 volte)

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Offline ninfea

Fisco e Tasse [Tasse e Fisco]
« il: Febbraio 17, 2013, 22:43:58 pm »
La nuova disciplina in materia di “fatturazione elettronica”


Leda Rita Corrado


La Direttiva 2010/45/UE ha riformato la cosiddetta “Direttiva Iva” sulla disciplina in materia di fatturazione: lo scopo di tale intervento è semplificare e armonizzare modalità e contenuto della fatturazione per i Paesi dell’Unione Europea. Tra i vari interventi in materia di fatturazione, uno dei più innovativi concerne la fatturazione elettronica. Le regole europee poggiano su alcuni principi comuni, enunciati nei “considerando” della Direttiva 2010/45/UE:
- ritenendo che la fatturazione elettronica possa incrementare la competitività delle imprese mediante una riduzione dei costi, gli obblighi Iva devono essere rivisti per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di fatturazione;
- fatture cartacee ed elettroniche devono ricevere il medesimo trattamento, anche con riguardo alle competenze delle autorità fiscali;
- sia per le fatture cartacee, sia per quelle elettroniche deve essere assicurata l’autenticità dell’origine (comprovando l’identità dell’emittente), l’integrità del contenuto (come identificato dalle norme europee) e la leggibilità;
- al fine ultimo di assicurare la sussistenza dei tre requisiti sopra menzionati, i controlli di gestione possono essere utilizzati per creare piste di controllo affidabili tra fatture e cessioni o prestazioni;
- l’autenticità e l’integrità delle fatture elettroniche possono essere assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati e le firme elettroniche avanzate; tuttavia, poiché esistono altre tecnologie, i soggetti passivi non dovrebbero essere obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica;
- qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico, oltre allo Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito anche lo Stato membro nel quale è dovuta l’imposta ha diritto ad accedere a tali fatture per eventuali controlli.

Al fine di garantire la parità di trattamento tra fatturazione elettronica e fatturazione cartacea, si impone agli Stati membri di accettare come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfi le condizioni stabilite nella Direttiva Iva (art. 218 Direttiva Iva).


Per approfondimenti:
http://www.giuffre.it/60203/fattura%20elettronica_130201.pdf
http://dirittoditutti.giuffre.it/psixsite/Primo%20Piano/default.aspx?id=6695

« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 21:37:58 pm da ninfea »
                                  
 


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