Autore Topic: Protesi dentaria senza consenso informato [Consumatore]  (Letto 678 volte)

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Offline ninfea

Protesi dentaria senza consenso informato [Consumatore]
« il: Agosto 09, 2013, 22:05:42 pm »


Protesi dentaria senza consenso informato: incarico professionale legittimo


Tenere alla propria igiene dentaria può costare un occhio della testa. Lo dicono i numeri, ovvero i ‘tariffari’ dei dentisti. Lo conferma la storia di una donna, condannata a pagare quasi 3 milioni di lire per «prestazioni odontoiatriche». Fondamentale la concretezza dell’«incarico professionale» - anche senza forma scritta –, irrilevante, invece, la «mancanza del consenso informato» (Cassazione, sentenza 8527/13). Proprio l’efficacia dell’impegno professionista-paziente è il vero nodo gordiano. Perché, secondo la donna, «nessun incarico professionale era stato affidato»: ella «si era recata presso lo studio odontoiatrico per una visita di controllo, a causa di un’algia delle arcate dentarie inferiore» e in quella sede il professionista «si era limitato a limare alcuni denti ed a rilevare il calco dell’arcata dentaria, prospettando la necessità di più interventi operatori per un costo preventivato in 4550 euro». Nulla di più che un pour parler, secondo la donna. Ma questa tesi, accolta dal Giudice di pace, viene ritenuta non fondata in Tribunale, laddove è sancita la legittimità del decreto ingiuntivo azionato dal professionista per recuperare «la somma di 1347 euro»: decisiva, in questo caso, è la «prova del rapporto professionale». Questa ottica viene condivisa anche dai giudici della Cassazione. Per la semplice ragione che, a prescindere dall’utilizzo della forma scritta – a cui si appiglia la donna –, ciò che è emerso è «la prova della commissione al dentista della protesi dentaria». Ma passaggio centrale è quello relativo alla «mancanza di consenso informato», che, ad avviso della donna, avrebbe dovuto comportare «la nullità del contratto professionale». Ebbene, su questo fronte, i giudici della Cassazione chiariscono che «il consenso informato non attiene alla validità del contratto d’opera professionale, e, in particolare, alla diagnosi della situazione del paziente ed alla scelta della terapia», bensì «al trattamento sanitario». Per essere ancora più chiari, il difetto di consenso informato «avrebbe potuto eventualmente giustificare una domanda risarcitoria per l’avvenuta irreversibile limatura dei denti, della cui necessità per l’applicazione della protesi» la cliente «non era stata informata», ma non certo una richiesta di azzeramento ab origine dell’incarico.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it


« Ultima modifica: Aprile 09, 2014, 22:42:26 pm da ninfea »
                                  
 


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