Autore Topic: Azienda in crisi. [Lavoro]  (Letto 825 volte)

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Offline ninfea

Azienda in crisi. [Lavoro]
« il: Agosto 26, 2014, 21:40:55 pm »

Azienda in crisi. Ai lavoratori anche l’opzione per la continuazione dell’attività


L’art. 11 del D.L. 23 dicembre 2013, n.145 (altrimenti noto come “Destinazione Italia”), al comma 2, dispone che, in caso di “affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa”, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura abbiano “diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto”.

Secondo Assonime, che nella propria Circolare 12 del 4 aprile 2014 ha analizzato le novità del decreto in materia di crisi aziendale (cfr. nostra news del 7 aprile 2014) la disposizione in commento costituisce un passo rilevante per dare attuazione al contenuto dell’art. 46 della nostra Carta Costituzionale, che prevede che la nostra Repubblica debba riconoscere “il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.

Sono di tutta evidenza le motivazioni di carattere etico di questa disposizione, che consente la prosecuzione dell’attività aziendale e la contemporanea salvaguardia dei posti di lavoro. La norma dà ulteriore incisività alla prelazione in esame laddove, al terzo comma, stabilisce che “l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 5, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (corresponsione anticipata indennità di mobilità n.d.r.), nonché dell'art. 2, comma 19, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (indennità Assicurazione sociale per l'impiego n.d.r.), ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa”.

In sintesi i lavoratori soci della cooperativa con l’atto di aggiudicazione, come sottolineato dalla citata Circolare Assonime n. 12/2014, avranno titolo all’ottenimento della corresponsione anticipata di indennità loro spettanti senza dover necessariamente essere licenziati o messi in mobilità.

Fonte: Fiscopiù - www.fiscopiu.it/news/azienda-crisi-ai-lavoratori-anche-l-opzione-la-continuazione-dell-attivit
                                  
 


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