Autore Topic: Incidente sugli sci [Responsabilità e Sicurezza]  (Letto 626 volte)

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Offline ninfea

Incidente sugli sci [Responsabilità e Sicurezza]
« il: Febbraio 20, 2013, 16:19:44 pm »
Nel caso di un incidente sulle piste di sci, il gestore degli impianti ne risponde per colpa, ha stabilito la Cassazione, nel caso in cui non abbia predisposto adeguate «protezioni e segnalazioni» laddove queste siano richieste dalle caratteristiche della pista.

Secondo la Suprema Corte, infatti, considerata «la natura estrinsecamente pericolosa» dell'attività sportiva sulle piste da sci, la loro estensione e la naturale possibile «anomalia delle piste», anche per fattori naturali, per provare che da parte del gestore c'è stato un comportamento colposo «è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile sulla base della diligenza specifica richiesta la protezione da possibili incidenti». «In tal caso - si legge nella sentenza - è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni».

La Corte di Cassazione ha così rigettato il ricorso di uno sciatore nei confronti dei gestori di un impianto: l'uomo, dopo essere caduto mentre sciava, aveva urato contro una staccionata di legno che delimitava la pista da una retrostante scarpata, ma inutilmente aveva chiesto i danni. Nel 2001, infatti, lo sciatore aveva avanzato richiesta di risarcimento per 250 milioni di lire, ma prima il tribunale di Bolzano, poi la corte d'appello di Trento, avevano rigettato la richiesta ritenendo che l'infortunio era riconducibile alla «esclusiva responsabilità» dello sciatore, per cui non vi erano i presupposti per riconoscergli il risarcimento: lo sciatore procedeva «a velocità non consona», lungo una pista di media difficoltà (rossa) larga circa trenta metri in una zona ad ampia visibilità e quindi in assenza di quelle condizioni particolari che, secondo la normativa di settore, impongono misure protettive al gestore della pista.

Anche la Suprema Corte ha condiviso queste conclusioni, poiché «non è stata provata la situazione di pericolo (con onere gravante sul danneggiato) ed è stata ritenuta provata la mancanza di ordinaria diligenza del denneggiato».


Fonte: Ansa

« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 21:28:44 pm da ninfea »
                                  
 


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