Autore Topic: tasse e fisco [Tasse e Fisco]  (Letto 926 volte)

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Offline ninfea

tasse e fisco [Tasse e Fisco]
« il: Settembre 11, 2013, 20:32:47 pm »
TARES, gettito standard entro il 2013



L’art. 14, comma 35, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che il versamento della TARES sia effettuato per l’anno di riferimento in quattro rate trimestrali: gennaio, aprile, luglio e ottobre, fatta salva per i comuni la possibilità di modificare il numero e la scadenza delle stesse. Per il solo anno 2013, inoltre, la disposizione stabilisce che il versamento della prima rata è posticipato a luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine. Successivamente l’art. 10, comma 2, lett. a), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto sopra esposto, gli enti locali possono stabilire la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo. La successiva lett. c) del medesimo comma 2 dell’art. 10 ha previsto, inoltre, che, sempre limitatamente all’anno 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo tramite modello F 24 o bollettino postale.


Maggiorazione standard: versamento nel 2013

Dalla lettura sistematica delle norme, il MEF ribadisce che deve essere assicurato all’Erario, entro l’anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui all’art. 14, comma 13, del D. L. n. 201/2011. Non a caso il citato comma 4 dell’art. 5 D. L. n. 102/2013 prevede espressamente che il Comune debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l’ultima rata dell’anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. Poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari dall’art. 18 del D. Lgs. n. 241/1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall’art. 4 del D. M. 14 maggio 2013, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.  Al riguardo, il MEF evidenzia che i suddetti adempimenti sono necessari sia per assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell’esercizio 2013 sia per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l’entità delle misure compensative per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.


Posticipazione delle rate TARES al 2014

Si deve, infine, affrontare la problematica rappresentata dalla possibilità per l’ente locale di fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto e accertato contabilmente per l’anno 2013. L’art. 5 D. L. n. 102/2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al Comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, differito al 30 novembre 2013. Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, ma non modifica l’obbligo di versamento della maggiorazione nell’anno 2013.



Fonte: http://fiscopiu.it/news/tares-gettito-standard-entro-il-2013


« Ultima modifica: Gennaio 14, 2014, 22:17:24 pm da ninfea »
                                  
 


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