Non serve il permesso per abbattere le barriere architettonicheLe opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati non necessitano di permesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 38360/13.Il casoAveva realizzato una rampa per l’accesso per diversamente abili sul lato sinistro di un fabbricato di proprietà e, sul lato destro dello stesso fabbricato, una recinzione dell’area della rampa carrabile di accesso al piano interrato con l’apposizione di una fascia di larghezza di 2 metri destinata a pubblico parcheggio. Tutto questo, però, in assenza di permesso per costruire, così i giudici di merito decidevano di condannare il committente e legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, ordinando la demolizione di quanto abusivamente costruito. Anche la Corte di Cassazione esamina la vicenda, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso. La Corte d’appello, infatti, non ha preso in considerazione il fatto che le opere realizzate erano, in parte, dirette all’eliminazione di barriere architettoniche e, pertanto, non rientranti nel novero di quelle per le quali è necessario il permesso di costruire. Nessun permesso di costruire. La S.C. ricorda, in merito alla definizione di «barriere architettoniche», che le opere funzionali all’eliminazione delle stesse «sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti». Una valutazione, questa, che avrebbe dovuto fare il giudice di merito, ma che, nel caso di specie, non è possibile nemmeno in sede di rinvio, vista l’applicabilità immediata della prescrizione.
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it