Autore Topic: Gli imprevisti del trasporto ferroviario sono prevedibili [Consumatore]  (Letto 977 volte)

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Offline ninfea

Gli imprevisti del trasporto ferroviario sono prevedibili: anche nel caso di ritardo per forza maggiore c’è il rimborso
 

L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia ritiene che l’articolo 17 del regolamento n. 1371/2007 deve essere interpretato nel senso che un’impresa ferroviaria non può essere esonerata dall’obbligo di pagare un indennizzo per il prezzo del biglietto nei casi di forza maggiore. Infatti nel contesto dei contratti di trasporto ferroviario di passeggeri, le cause più frequenti di forza maggiore hanno una frequenza statistica prevedibile anche se i singoli episodi non possono essere previsti con esattezza. Ciò significa che le imprese possono tenerne conto nel calcolare il prezzo del biglietto  Con le sue conclusioni, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha proposto di risolvere così la causa C-509/11. Il caso nasce in Austria, dove la normativa interna prevede che non ci sia il diritto al rimborso per i passeggeri di treni in ritardo, nel caso in cui tale ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore. L’art. 17, regolamento n. 1371/2007, prevede che, fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo, fissando i risarcimenti minimi nella misura del 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo tra una e due ore, che sale al 50 % nel caso il ritardo superi le due ore. Nessuna previsione viene fatta rispetto ai casi in cui non sussiste il diritto al rimborso. Le uniche previsioni sono in merito al non computo del ritardo accumulato fuori dal territorio dell’Unione e al non diritto al rimborso per ritardi inferiori ad un’ora o che comunque erano noti al momento dell’acquisto del biglietto. L’art. 32 CIV, contenuto nell’allegato I del regolamento, prevede che nel caso di «circostanze esterne all’esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare», il passeggero, che non può proseguire il viaggio nello stesso giorno, non ha diritto al «risarcimento dei danni comprendenti le spese ragionevoli di alloggio, nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore». Per analogia si possono ricordare i regolamenti di altri mezzi di trasporto, come aereo, nave o autobus, che prevedono il venir meno del diritto al rimborso del biglietto nei casi di ritardi dovuti a forza maggiore. Per questo, il giudice austriaco, chiede alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, quale debba essere l’interpretazione della norma, se restrittiva, o se si possano fare applicazioni analogiche. L’Avvocato Generale, nelle sue conclusioni, ricorda la nozione di forza maggiore come stabilita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: «perché possa dichiararsi l’esistenza di un’ipotesi di forza maggiore è necessario che la causa esterna invocata dai soggetti di diritto abbia conseguenze ineluttabili ed inevitabili al punto di rendere obiettivamente impossibile per gli interessati l’osservanza dei loro obblighi». L’Avvocato specifica poi quali sono le finalità del regolamento, in primis la tutela del consumatore, parte debole del rapporto contrattuale. Negli altri mezzi di trasporto c’è più imprevedibilità. In generale anche nelle spese di alloggio. Visto ciò, l’Avvocato ritiene che la norma debba essere interpretata in maniera restrittiva. Se il legislatore avesse voluto prevedere la forza maggiore come causa di esclusione del rimborso, lo avrebbe esplicitato, come ha fatto per il caso degli altri mezzi di trasporto e per il treno rispetto alle esigenze di alloggio dei passeggeri. Infatti queste ultime spese sono totalmente imprevedibili, così come lo sono le cause eccezionali di impedimento per gli altri tipi di trasporto. Per il trasporto ferroviario, invece, le cause eccezionali di impedimento sono più prevedibili. Afferma infatti l’Avvocato che «nel contesto dei contratti di trasporto ferroviario di passeggeri, le cause più frequenti di forza maggiore, ossia difficili condizioni atmosferiche, danni alle infrastrutture ferroviarie e conflitti sul mercato del lavoro, hanno in effetti una frequenza statistica prevedibile anche se i singoli episodi non possono essere previsti con esattezza. Ciò significa che la probabilità che essi si verifichino è nota in anticipo alle imprese ferroviarie», con la conseguenza «che tali imprese possono pertanto tenerne conto nel calcolare il prezzo del biglietto». Per questi motivi, conclude, «una giusta ripartizione del rischio può escludere qualsiasi clausola contrattuale che imponga al passeggero di sostenere interamente i costi di un servizio ferroviario che non è stato correttamente prestato a causa di forza maggiore».


Fonte: www.dirittoegiustizia.it
« Ultima modifica: Gennaio 06, 2014, 12:02:27 pm da edi67 »
                                  
 


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