Autore Topic: Maggiorazione TASI non oltre lo 0,8 per mille [Casa e Condominio]  (Letto 980 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea


Maggiorazione TASI non oltre lo 0,8 per mille


Con la Circolare n. 2/DF del 29 luglio e pubblicata ieri sul sito istituzionale, il MEF ha fornito chiarimenti sull’applicazione della TASI, con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall’ultima Legge di Stabilità, come modificata dal D.L. n. 16/2014.

La TASI, che è a carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile, assieme alla TARI, costituisce la componente riferita ai servizi dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dalla Legge n. 147/2013.

In dettaglio, ciascun Comune può determinare l’aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle differenti tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Da ultimo, per assicurare un maggior spazio finanziario alle Amministrazioni locali, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti predetti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, co. 2, D.L. n. 201/2011 convertito, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 13.

I limiti in questione consistono:

nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (“primo limite”), che non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l’abitazione principale - che è stata esclusa dall’IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché al 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento a tali fabbricati, si deve, però, precisare che il limite in questione è in realtà pari all’1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall’IMU, a norma del co. 708 e dall’altro sono assoggettati ad un’aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l’1 per mille. A questo proposito, si deve aggiungere che la formulazione di quest’ultima norma, la quale prevede che l’aliquota della TASI non possa comunque superare l’1 per mille, porta a concludere che non possa essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;

nell’aliquota TASI massima per il 2014 che non può eccedere il 2,5 per mille (“secondo limite”).

Ne deriva che la maggiorazione vada riferita ai due limiti predetti e non debba superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il Comune può decidere di utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.

Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi:

se il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale, non potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille;

se, invece, il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale.

Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il Comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che lo stesso Comune aumenti:

dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale;

del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.

Il rispetto dei due limiti incrementati, come illustrato nei due casi precedenti, andrà verificato con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse. E per illustrare la portata della disposizione in commento, il Ministero ha ritenuto opportuno formulare con la medesima Circolare n. 2/DF, alcuni esempi basati sull’esame delle deliberazioni pervenute.



Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - http://fiscopiu.it/news/maggiorazione-tasi-non-oltre-lo-08-mille

                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !