Autore Topic: Usucapione: la coltivazione del terreno non basta a provare l’animus possidendi [Cittadino e Istitu  (Letto 1581 volte)

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Offline zanna


Cassazione civile , sez. II, sentenza 26.04.2011 n° 9325
Per la sussistenza dell’animus possidendi richiesto per usucapire un bene è necessaria la “manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell’interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”. Per la relativa prova non è sufficiente aver svolto sul fondo che si asserisce usucapito l’attività di coltivazione, in quanto detta attività “non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui”.

È questo, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia in commento.

Un soggetto agiva in giudizio domandando che venisse dichiarata in suo favore l’intervenuta usucapione (speciale decennale, ovvero ordinaria ventennale), del diritto di proprietà (o quanto meno del diritto di superficie) di un fondo, esponendo di aver esercitato su di esso, per oltre venti anni, atti di possesso perfettamente corrispondenti al diritto di proprietà, essendosi comportato, a suo dire, come solo ed unico proprietario, in modo indisturbato, pubblico e notorio, avendo peraltro esercitato tale signoria con segni visibili, quali la messa a dimora di piante, di serrature e/o catene e di ogni altra opera necessaria al miglioramento del bene immobile, nonché di avere provveduto al pagamento dei tributi.


« Ultima modifica: Aprile 24, 2014, 21:22:22 pm da ninfea »

Salude e libertade, non b'ada oro chi la paghe Chi semenat ispinas non andet iscurzu
 


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