Autore Topic: Fisco e tasse [Tasse e Fisco]  (Letto 545 volte)

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Offline ninfea

Fisco e tasse [Tasse e Fisco]
« il: Febbraio 22, 2013, 20:18:52 pm »

Il Ministero delle Finanze ha fornito alcune precisazioni sulla Tares, anche se che ogni contribuente deve fare riferimento al regolamento del Comune di appartenza. Quello del Ministero è infatti uno strumento di supporto agli enti locali, che possono introdurre integrazioni e modifiche. Si fissano comunque alcuni "paletti" importanti della tassa in vigore dal primo gennaio 2013 (la prima rata si pagherà a luglio).

La tassa non si paga su locali e aree che non possono produrre rifiuti in misura apprezzabile. Il regolamento elenca una serie di esempi specifici di locali su cui non si paga la Tares:
•unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: significa che questi locali devono essere congiuntamente privi di mobili, suppellettili e contratti di fornitura;
•Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate);
•Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
•Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio lavori a quella di inizio dell’occupazione;
•Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
•Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
•Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree dell’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;

Ovviamente le caratteristiche sopra descritte, che prevedono appunto l’esclusione dalla Tares, devono essere adeguatamente comprovate (indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, riscontrabili in docuenti quali dichiarazione di inagibilità o inabilità).

Ogni Comune può eventualmente integrare le regole sulle esclusioni.

Altre cause di esclusione riguardano invece  aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni: balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi, aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 
Per altre informazioni:
http://fiscopiu.it/news/tares-ecco-quando-non-si-paga-la-nuova-tassa-sui-rifiuti

« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 21:17:25 pm da ninfea »
                                  
 


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