Autore Topic: Associati in partecipazione [Lavoro]  (Letto 851 volte)

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Offline ninfea

Associati in partecipazione [Lavoro]
« il: Novembre 18, 2013, 22:11:42 pm »
Stefano Lapponi

 

Il D.L. n. 76/2013 sancisce una deroga al numero limite di tre associati in partecipazione in una medesima attività per le seguenti categorie di imprese:
- Imprese a scopo mutualistico con contratto certificato ex art. 76 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e succ. mod.
- Associati individuati a mezzo elezione dell’organo assembleare ex art. 2540 c.c., con contratto certificato ex art. 76 D.Lgs. 10 settembre 2003 e succ. mod.
- Associati in imprese volte alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento (produttori e artisti, interpreti, esecutori).

Convalida delle dimissioni - Se il rapporto è risolto in modo anticipato da parte del lavoratore prima del suo naturale termine o per decisione consensuale di entrambe le parti, il recesso va convalidato, altrimenti è inefficace. La procedura per ufficializzare e legittimare la risoluzione è la stessa prevista per i lavoratori dipendenti. La convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale riguarda anche il caso del rapporto della lavoratrice madre e del lavoratore padre, intervenute durante il periodo di gravidanza o entro i primi tre anni di età del bambino o di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro

Condizione per la stabilizzazione- Stipula di contratti collettivi nel periodo 1° giugno-30 settembre 2013, tra aziende e associazioni di qualsiasi titolo dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Contenuto dei contratti collettivi - Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche apprendistato) entro tre mesi dalla stipula dei medesimi.

Recesso - I datori di lavoro nei primi sei mesi successivi alle assunzioni, possono recedere dal contratto di lavoro solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Aziende già destinatarie di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali - Possono accedere al processo di stabilizzazione. Sino all’esito della verifica della correttezza degli adempimenti posti in essere dal datore di lavoro, gli effetti dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali già adottati sono sospesi.(N.B.: sono sospesi gli effetti, ma non i termini).

Lavoratori interessati - Tutti i soggetti che rivestono la qualifica di associati in partecipazione con apporto di lavoro.

Atti di conciliazione - A seguito della stipula dei contratti collettivi i lavoratori “associati in partecipazione con apporto di lavoro” possono accedere ad atti di conciliazione ex art. 410 c.p.c. Gli atti sono efficaci se il datore di lavoro ha versato una quota alla Gestione Separata INPS di una somma pari al 5% “della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato”.

Verifica degli adempimenti e conseguenze in materia di illeciti - Il datore di lavoro ha l’obbligo di depositare presso la sede INPS di competenza entro il 31 gennaio 2014: I contratti collettivi; Gli atti di conciliazione; I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore; L’attestazione dell’avvenuto versamento delle somme alla gestione separata INPS

Il buon esito della verifica da parte dell’INPS e delle competenti D.T.L. (cui la sede INPS avrà inviato gli esiti della verifica) comporterà la estinzione degli illeciti previsti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali anche se l’attività ispettiva si è conclusa (N.B. L’estinzione degli illeciti è valida anche per le forme di tirocinio).



Fonte: http://fiscopiu.it/guida-agli-adempimenti/come-cambiano-i-contratti-con-il-pacchetto-lavoro

« Ultima modifica: Gennaio 09, 2014, 22:23:48 pm da ninfea »
                                  
 


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