Autore Topic: Indennizzo per cessazione di attività: le istruzioni dell’INPS [Lavoro]  (Letto 926 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea


Indennizzo per cessazione di attività: le istruzioni dell’INPS


A seguito della riapertura dei termini disposta dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1, comma 490), con il Messaggio n. 4832 del 21 maggio 2014, l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande, e per la relativa concessione, degli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale di cui al D.Lgs. n. 207/1996. Premesso che, secondo l’art. 1 del D.Lgs. n. 207/1996, l’indennizzo in parola spetta “per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”, il comma 490, lett. a), dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 ha modificato l’art. 19-ter del D.L. n. 185/2008, riaprendo i termini per la concessione di detto indennizzo anche ai possessori dei requisiti di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 207 citato “nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016”. Le relative domande possono essere presentate, a partire dal 1°gennaio 2014, fino al 31 gennaio 2017. Dal 1° gennaio 2014 possono presentare domanda di indennizzo sia coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo (indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 207/1996) nel periodo 1° gennaio 2012 -dicembre 2016, sia coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla prestazione, ai sensi del previgente articolo 19-ter nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012. L’Istituto precisa che la decorrenza degli indennizzi concessi in base alle disposizioni oggetto del presente messaggio, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge. Le sedi competenti per territorio dovranno provvedere all’istruttoria di tutte le istanze d’indennizzo pervenute dall’entrata in vigore della Legge n. 147/2013 e laddove, dopo l’entrata in vigore della legge ma prima della pubblicazione del messaggio in esame, le istanze di indennizzo siano state rigettate, le sedi procederanno a un riesame d’ufficio delle stesse e, nei casi in cui abbiano i requisiti per essere accolte, la relativa prestazione dovrà essere liquidata tenendo conto della data della domanda originariamente presentata. Qualora l’esito dell’istruttoria sia favorevole, le sedi dovranno provvedere direttamente all’assunzione del provvedimento di accoglimento e a porre in pagamento l’indennizzo. La prestazione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, qualora alla predetta data siano perfezionati tutti requisiti e le condizioni richieste dalla legge: diversamente, l’indennizzo spetterà dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale risultino realizzate tutte le condizioni. Gli indennizzi di cui al comma 1 del novellato art. 19-ter scadono al compimento, da parte del titolare, delle età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla Legge n. 214/2011.


Fonte: http://fiscopiu.it/news/indennizzo-cessazione-di-attivit-le-istruzioni-dell-inps
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !