Autore Topic: ASpI e mini ASpI, in G.U. il Decreto che determina le prestazioni [Lavoro]  (Letto 824 volte)

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ASpI e mini ASpI, in G.U. il Decreto che determina le prestazioni per gli anni 2014-2017


Aumenteranno del 20% ogni anno fino a raggiungere il 100% dell'indennità nel 2017: sono gli importi delle prestazioni AspI e mini ASpI da liquidare ai soci lavoratori delle società cooperative tra il 2014 e il 2017, stabiliti dal Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e dell'Economia n. 79412 del 18 febbraio 2014. Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio scorso (Serie generale, n. 118), è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, co. 27, L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). In relazione alle aliquote contributive dei soci lavoratori di cooperative destinate a finanziare l'ex indennità di disoccupazione, la Riforma Fornero (art. 2, co. 27) ha previsto che: restassero in vigore, in via transitoria, le aliquote ridotte previste per questa categoria di lavoratori, con la possibilità di un graduale allineamento alle aliquote previste per ASpI e mini ASpI (con incrementi annui pari allo 0,26% per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e pari allo 0,27% per l'anno 2017) mediante l'emanazione annuale di un decreto interministeriale; a decorrere dall'anno 2013, e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni da liquidare alla categoria in esame vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, sempre con Decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e Ministro dell'Economia) da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente quello di riferimento. In attuazione di quanto su esposto, con il Decreto interministeriale n. 71253 del 25 gennaio 2013 è stato stabilito che le indennità ASpI e mini ASpI fossero liquidate ai lavoratori soci di cooperative, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, per un importo pari al 20% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della Legge Fornero. Con il successivo Decreto interministeriale n. 79412 del 18 febbraio 2014 si è stabilito che, ai soci lavoratori di cui sopra, le indennità ASpI e mini ASpI vanno liquidate in rapporto alle indennità calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge Fornero: con riferimento all'anno 2014, per un importo pari al 40% dell'indennità; con riferimento all'anno 2015, per un importo pari al 60%; con riferimento all'anno 2016, per un importo pari al 80%; con riferimento all'anno 2017, per un importo pari al 100%.


Fonte: http://fiscopiu.it/news/aspi-e-mini-aspi-gu-il-decreto-che-determina-le-prestazioni-gli- anni-2014-2017
                                  
 


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