Autore Topic: Rendite finanziarie, i chiarimenti delle Entrate sulle nuove aliquote [Tasse e Fisco]  (Letto 976 volte)

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Rendite finanziarie, i chiarimenti delle Entrate sulle nuove aliquote

Scatta l'aumento dell'aliquota, dal 20 al 26%, per la tassazione delle rendite finanziarie, disposto dagli artt. 3 e 4, D.L. n. 66/2014 (c.d. Decreto IRPEF), convertito in legge, con modifiche dalla legge n. 89/2014.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19 del 27 giugno, fa il punto sull'ambito di applicazione della nuova aliquota e sulle relative deroghe.


Ambito di applicazione

Si applicano nella misura del 26%, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 66/2014, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 T.U.I.R. e sui redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1, T.U.I.R., lettere da c-bis) a c-quinquies), maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Rientrano, dunque, nell'ambito di applicazione della nuova aliquota: gli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali; gli interessi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'art. 26, D.P.R. n. 600/1973; gli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni di cui all'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 239/1996; i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell’art. 67 T.U.I.R. (è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti, in modo da evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati prima del 1° luglio 2014).


Deroghe all'applicazione della nuova aliquota

Si applica l’aliquota d’imposta del 12,5%: agli interessi, premi e ogni altro provento derivanti da titoli pubblici italiani (Bot, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati; ai redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), T.U.I.R., derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lettera c-ter), T.U.I.R., derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli; ai redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, T.U.I.R. (cosiddetta “white list”); ai redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri, la cui aliquota di tassazione viene eguagliata a quella prevista per i titoli emessi dagli enti territoriali italiani, passando dal 20 al 12,5% con riferimento agli interessi e altri proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla medesima data; agli interessi delle obbligazioni di progetto (project bond) emesse dalle società di cui all’art. 157, D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 83/2012 (gli altri redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli in questione si applica invece l’imposta nella misura del 26%). Agli interessi e agli altri proventi derivanti in via diretta dai titoli di risparmio per l’economia meridionale (di cui all’art. 8, co. 4, D.L. n. 70/2011) continua ad applicarsi l’aliquota nella misura 5%.


Previdenza e redditi da investimenti e attività estere

Per quanto riguarda le forme di previdenza complementare (D.Lgs. n. 252/2005), l'art. 4, co. 6-ter, D.L. n. 66/2014 (inserito in sede di conversione) ha aumentato dall’11 all’11,50% la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014. Per le casse professionali, ai proventi di natura finanziaria erogati in loro favore si applica l'aliquota del 26%, ma il comma 6-bis del citato art. 4 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%. Infine l'art. 4, comma 2, del citato Decreto n. 66 dispone l'abrogazione della ritenuta del 20% da applicare, in precedenza, ai redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria. L’abrogazione esplica effetti ai fini dell’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.


Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - http://fiscopiu.it/news/rendite-finanziarie-i-chiarimenti-delle-entrate-sulle-nuove-aliquote
                                  
 


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