Autore Topic: Non si può sospendere la patente a chi non ce l’ha [Cittadino e Istituzioni]  (Letto 768 volte)

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Non si può sospendere la patente a chi non ce l’ha

È preclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell’accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l’abbia mai conseguita. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 38645/13.


Il caso
Contravvenzione di guida di motoveicolo senza patente, in concorso con altri reati contestualmente commessi. Un imputato, rifiutatosi di sottoporsi agli esami per l’accertamento dell’etilemia e dell’assunzione di sostanze stupefacenti - una volta ricoverato in ospedale perché coinvolto in un incidente stradale - era stato condannato alla pena concordata tra le parti. Inoltre, gli era stato addebitato anche il reato per aver circolato alla guida di un motoveicolo benché privo di patente ctg A, perché mai conseguita. Contro tale sentenza, il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di inosservanza della legge, per aver omesso il giudice di irrogare all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente di diritto anche alla pronuncia di sentenza di patteggiamento, in relazione alle contravvenzioni commesse dall’imputato. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Non può essere precluso il diritto a ottenere il titolo di abilitazione alla guida. Infatti, gli Ermellini non hanno ritenuto di discostarsi dall’orientamento – prevalente e consolidato – della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nei casi come quello di specie, è preclusa l’applicazione della sospensione della patente di guida. Inoltre, Piazza Cavour ha precisato che non può essere nemmeno precluso, per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto a ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida. Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Gennaio 08, 2014, 22:25:17 pm da ninfea »
                                  
 


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