Autore Topic: Collaboratori continuativi: chiarimenti liquidazione [Lavoro]  (Letto 834 volte)

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Offline ninfea

Collaboratori continuativi: chiarimenti liquidazione [Lavoro]
« il: Ottobre 27, 2013, 12:26:51 pm »
Collaboratori continuativi: chiarimenti sulla liquidazione delle indennità


In seguito alla Circolare INPS n. 38/2013, il messaggio 22 maggio 2013, n. 8355, nell’ambito dell’implementazione della procedura informatizzata per l’istruttoria e la liquidazione delle domande, ha fornito i primi chiarimenti per procedere alla liquidazione della prestazione, il cui anno di riferimento è il 2013. Con il messaggio n. 16961 del 22 ottobre sono state fornite ulteriore precisazioni di natura amministrativa e procedurale.

Reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale entro i 20.000 euro

Il requisito reddituale di cui all’art. 2, comma 51, lettera b), Legge n. 92/2012, deve intendersi come reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo ex art. 61, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tale reddito è visualizzabile accedendo dall’Area "Assicurato Pensionato" della home page Intranet nella funzione di "Rendicontazione della Gestione separata" sotto la voce "imponibile".

Periodi di tutela della maternità

Nell’ipotesi in cui il collaboratore coordinato e continuativo a progetto abbia beneficiato, per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) della relativa prestazione, quest’ultima concorrerà al computo del requisito reddituale in esame. Più precisamente la prestazione va computata - sulla base dell’applicazione nella Gestione separata del criterio di cassa - nell’anno solare nel quale è corrisposta al collaboratore a progetto. I contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento della soglia contributiva.

Disoccupazione di almeno due mesi continuativi

L’art. 2, comma 51, Legge n. 92/2012 prevede tra i requisiti richiesti in via congiunta per il riconoscimento della prestazione un periodo ininterrotto di almeno due mesi di disoccupazione nell’anno precedente. Il Messaggio n. 16961/2013 spiega che il lasso di tempo deve essere inteso come periodo di disoccupazione non indennizzato: il dato trova applicazione anche per le domande relative all’anno di riferimento 2013, per le quali è richiesto il requisito dell’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi (si veda anche il punto 1.2 della circolare n. 38/2013).

Iscrizione esclusiva alla Gestione separata

Per soddisfare il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata, ma non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Per l’accertamento di questo requisito è utile verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2013 è pari al: 27,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; 20% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Ad esempio, non potrà ritenersi soddisfatto il requisito dell’esclusività dell’iscrizione alla Gestione separata se il lavoratore, durante il contratto a progetto, svolga contemporaneamente un lavoro dipendente, risultando così iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.



Fonte: http://fiscopiu.it/news/collaboratori-continuativi-chiarimenti-sulla-liquidazione-delle-indennit

« Ultima modifica: Gennaio 09, 2014, 22:54:34 pm da ninfea »
                                  
 


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