Autore Topic: L'apprendistato [Lavoro]  (Letto 1286 volte)

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Offline ninfea

L'apprendistato [Lavoro]
« il: Novembre 18, 2013, 21:55:00 pm »
Stefano Lapponi

 

Il contratto di apprendistato è definito dall’art. 1 del Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167) come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” ed è articolato in tre differenti tipologie:
1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ;
2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ;
3. apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’assetto normativo così come fissato dal Testo Unico dell’apprendistato ha subito di recente ulteriori modifiche volte a far sì che il contratto di apprendistato divenga prevalente per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
Un primo intervento riformatore della materia è avvenuto ad opera della Legge 18 giugno 2012 n. 92 (c.d. Riforma Fornero) che, di fatto, non modifica in modo sostanziale la disciplina contenuta nel Testo Unico.
Il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, modificando ulteriormente la disciplina, dispone in materia due modifiche al testo Unico ed intervengono solo su due tipologie di apprendistato.
L’art. 2, al comma 2 dispone in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere che la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome deve adottare, entro il 30 settembre 2013, le linee guida per disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante effettuate fino al 31 dicembre 2015 da parte di piccole e medie imprese, in relazione all’offerta pubblica formativa.

Nell’ambito delle linee guida possono essere previste in deroga alle disposizioni del Testo Unico dell’apprendistato:
1) la non obbligatorietà del piano formativo individuale, che diviene obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione della competenze tecnico-professionali e specialistiche; la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali da effettuarsi attraverso un documento avente i requisiti minimi del modello di Libretto formativo del cittadino;
2) la possibilità, per le imprese “multi localizzate”, di applicare la disciplina formativa emanata dalla Regione nella quale l’impresa ha la propria sede legale.

Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui la Conferenza non adotti le linee guida di cui al comma 2: in tal caso si dispone l’applicazione di quanto prescritto in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante effettuate dall’entrata in vigore del decreto al 1° ottobre 2013.

Linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere – D.L. 76/2013 – Circolare Ministero del lavoro n. 35/2013 valide dal 1° ottobre 2013 (Chi le adotta: Deroga al Piano Formativo individuale - art. 2, comma 1, lettera a D.Lgs. n. 167/2011 - Conferenza Stato-Regioni-Province autonome entro il 30 settembre 2013): il Piano Formativo è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecniche, professionali e specialistiche; Registrazione della formazione e della qualifica professionale acquisita in un documento con contenuti minimi del modello del “libretto formativo del cittadino” (D.M. 10/10/2005); Le imprese localizzate in luoghi diversi, possono adottare la disciplina della Regione ove ha la propria sede legale.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Elementi della formazione volta all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in un documento che ricalchi il Libretto Formativo del Cittadino (D.M. 10/10/2005) Nella fattispecie il documento deve riportare: Informazioni di carattere personale ed anagrafico del lavoratore; Competenze acquisite nel percorso/i di apprendimento (suddivise in tipologia, descrizione, contesto di acquisizione, evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte, periodo di acquisizione.

L’art. 9, comma 3 del D.L. n. 76/2013, prevede una modificazione della parte del T.U. dell’apprendistato dedicata all’apprendistato c.d. di primo livello. All'art. 3 del T.U., infatti, è aggiunto il comma 2-bis, il quale sancisce che, successivamente al conseguimento di un titolo di studio triennale o quadriennale, “allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali”, è consentito trasformare il contratto di apprendistato “per la qualifica e il diploma professionale” nel contratto di “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”. Il contratto così trasformato può avere durata massima complessiva pari alla somma dei due periodi di apprendistato che non deve eccedere quanto individuato (per entrambe i contratti) dalla contrattazione collettiva.

Tirocini formativi e di orientamento

La Legge n. 99/2013 che ha convertito il D.L. 76/2013 dispone per i Tirocini Formativi e di Orientamento (accordo 24/01/2013 della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome), a fini di semplificazione, che i datori di lavoro pubblici e privati aventi la propria attività in più regioni, possono far riferimento alla normativa della regione di ubicazione della propria sede legale. La regola è facoltativa e non obbligatoria. Vale la regola che il datore di lavoro deve indicare la normativa regionale applicata nella documentazione consegnata al tirocinante.

Normativa applicata e regole del tirocinio - Sono della regione in cui il datore di lavoro svolge la propria attività e la sede legale e nel caso svolga l’attività in più regioni, della regione ove ha fissato la propria sede legale). La regola non è imperativa ma facoltativa.

Comunicazioni di Assunzione (di cui all’art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006): possibilità di accentramento, laddove dovute (per esempio i tirocini curriculari sono esclusi).


Fonte: http://fiscopiu.it/guida-agli-adempimenti/come-cambiano-i-contratti-con-il-pacchetto-lavoro

« Ultima modifica: Gennaio 09, 2014, 22:31:06 pm da ninfea »
                                  
 


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