Autore Topic: Clausola vessatoria? In caso di dimenticanza, interviene “S.O.S. giudice” [Consumatore]  (Letto 879 volte)

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Clausola vessatoria? In caso di dimenticanza, interviene “S.O.S. giudice”

La clausola vessatoria di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace, mentre il resto del contratto rimane in vigore. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 6784/14.


Il caso

Una società prometteva, con contratto preliminare, di vendere ad un privato un immobile, con espressa esclusione della garanzia per eventuali vizi occulti. In seguito, l’uomo, dopo aver versato una caparra confirmatoria, denunciava una serie di vizi che rendevano inabitabile l’immobile, per cui intimava la risoluzione del contratto. La società invocava la clausola di esclusione della garanzia e, a sua volta, intimava la risoluzione del contratto per inadempimento. Il privato eccepiva la nullità della clausola di esonero della responsabilità. La Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello, rilevando che non potesse essere accolta l’eccezione, proposta in appello, di nullità della clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c. (sulle condizioni generali del contratto), in quanto non espressamente sottoscritta. Secondo i giudici di merito, pur trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio, per ritenere la clausola nulla, l’attore avrebbe dovuto provare che il contratto fosse stato redatto su uno schema predisposto dalla società e non frutto della libera pattuizione tra le parti. L’uomo ricorreva in Cassazione. Ritenendo sussistente la sua qualifica di consumatore, il ricorrente lamentava la violazione dell’allora vigente art. 1469-quinquies c.c., il quale prevedeva l’inefficacia delle clausole che, quantunque oggetto di trattativa, prevedessero, per oggetto o effetto, l’esclusione o la limitazione delle azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista. In seguito, la norma veniva abrogata e sostituita dal nuovo art. 1469-bis, il quale prevedeva, comunque, la stessa disciplina. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva la clausola di esclusione della responsabilità, nel caso di specie, effettivamente vessatoria. Infatti, il contratto riguardava, da una parte, un consumatore (il ricorrente) e dall’altro un professionista (la società, che operava in campo immobiliare). Sia il vecchio art. 1469-quinquies c.c., sia il nuovo art. 1469-bis c.c., disciplinano gli effetti di tale clausola, anche oggetto di trattativa, da considerarsi come inefficace, mentre il resto del contratto rimane efficace. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Considerando che la questione relativa alla qualificazione ed agli effetti della clausola non era stata proposta in appello negli stessi termini del ricorso, la Corte di Cassazione affrontava il problema della rilevabilità d’ufficio di tale nullità. I giudici di legittimità richiamavano la sentenza n. 14828/2012 della stessa Corte (che a sua volta si rifaceva ad una pronuncia della Corte di Giustizia, causa n. 243/08), la quale aveva affermato la rilevabilità d’ufficio delle nullità. Quindi, il giudice deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it
 
                                  
 


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