Autore Topic: Immobile senza identità: vendita simulata o mutuo dissimulato? [Responsabilità e Sicurezza]  (Letto 806 volte)

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Offline ninfea


Immobile senza identità: vendita simulata o mutuo dissimulato?


L’accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 10250/14.


Il caso

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un uomo per la restituzione di una somma di denaro, l’acquirente eccepiva la prescrizione del credito che il primo pretendeva per la vendita di un immobile. Il relativo contratto, però, era stato dichiarato nullo – perché simulante un mutuo garantito da patto commissorio vietato ex art. 2744 c.c. La Corte d’Appello di Roma accoglieva la domanda: l’uomo avrebbe dovuto interrompere la prescrizione del diritto alla restituzione della somma portata dal provvedimento monitorio con un idoneo atto interruttivo, diverso dalla promozione del giudizio volto ad ottenere l’esecuzione specifica prevista dall’art. 2932 c.c.

Da considerare, infatti, che il diritto alla restituzione della somma derivava dal contratto di mutuo che è titolo essenzialmente diverso e che era «il titolo veramente voluto dalle parti, per quanto dissimulato». Per la cassazione di tale sentenza, l’uomo ricorre in Cassazione, chiedendo alla Corte se il diritto alla ripetizione di quanto pagato dal promittente acquirente sorge all’esito della dichiarazione giudiziale di nullità del contratto preliminare riqualificato come contratto di mutuo con vendita a scopo di garanzia. Il ricorso è infondato: l’accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento. Correttamente, il Giudice d’appello ha ritenuto che il negozio realmente voluto dalle parti – che regolamentava effettivamente il loro negozio giuridico – è un dissimulato contratto di mutuo e da questo deriva il diritto alla restituzione delle somme a favore del ricorrente. Conclusivamente, il ricorso va respinto.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it

                                  
 


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