Autore Topic: Per contestare una multa, citofonare al Prefetto [Cittadino e Istituzioni]  (Letto 1133 volte)

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Per contestare una multa, citofonare al Prefetto



In materia di sanzioni amministrative, il ricorso ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza devono essere notificati all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all’irrogazione della sanzione, e tale autorità è legittimata a resistere all’azione intrapresa dall’ingiunto. Perciò, nell’ipotesi in cui questa autorità sia un’Amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell’art. 11 R.D. n. 1611/1933, che stabilisce la notificazione degli atti presso l’Avvocatura di Stato. È quanto affermato dalla Cassazione nell’ordinanza 10373/14.


Il caso

Una donna si opponeva, davanti al giudice di pace di Torino, contro un’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Torino. In seguito al rigetto del ricorso, l’attrice proponeva appello davanti al tribunale di Torino, mentre la parte appellata non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

I giudici di merito dichiaravano la nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello e dichiarava inammissibile il gravame. La donna ricorreva in Cassazione, contestando l’errata valutazione effettuata dai giudici di merito riguardo alla notificazione dell’atto di citazione in appello, che era stata rivolta non all’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente al Prefetto di Torino.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in materia di sanzioni amministrative, il ricorso ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza devono essere notificati all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all’irrogazione della sanzione, e tale autorità è legittimata a resistere all’azione intrapresa dall’ingiunto. Perciò, nell’ipotesi in cui questa autorità sia un’Amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell’art. 11 R.D. n. 1611/1933, che stabilisce la notificazione degli atti presso l’Avvocatura di Stato.

Di conseguenza, i giudici d’appello avevano errato a ritenere nulla la notifica dell’atto di citazione in appello effettuata presso la Prefettura di Torino e non presso gli uffici della competente Avvocatura di Stato, per cui l’appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it

                                  
 


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