Autore Topic: Cancellazione semplificata ipoteche [Tasse e Fisco]  (Letto 1312 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea

Cancellazione semplificata ipoteche [Tasse e Fisco]
« il: Agosto 07, 2014, 22:17:14 pm »

Cancellazione semplificata ipoteche,
al via dal 1° settembre le nuove procedure

Dal 1° settembre prossimo, banche, enti previdenziali e intermediari finanziari “concedenti” potranno utilizzare in via facoltativa, per il procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui all’art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993, le nuove specifiche tecniche definite con Provvedimento direttoriale n. 100649 del 29 luglio scorso, che diverranno obbligatorie dal 1° gennaio 2015. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate con nota del 6 agosto 2014.

Il procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui al citato art. 40-bis si applica alle ipoteche iscritte a garanzia di mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del D.Lgs. n. 122/2005, ancorché annotate su titoli cambiari, nonché ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche e intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007.

Il comma 7-quinquies dell'art. 161 del D.Lgs. n. 385/1993 (introdotto dal D.L. n. 16/2012) ha esteso la procedura semplificata in parola alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell’art. 2847 c.c. Il citato art. 40-bis prevede che, nei casi su indicati, l'ipoteca si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita, e pone a carico del creditore l'onere di rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e di trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall’Agenzia del territorio.

Le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica delle suddette comunicazioni sono state definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 9 ottobre 2007, e risultano ancora utilizzabili, in via alternativa, sino al 31 dicembre 2014, data dopo la quale sarà obbligatorio utilizzare le specifiche indicate nel citato Provvedimento direttoriale delle Entrate del 29 luglio 2014.

In caso di non conformità alle specifiche tecniche allegate ai provvedimenti citati la trasmissione delle comunicazioni si considera non effettuata. Per l’utilizzo del servizio occorre una preventiva abilitazione al servizio Presentazione documenti. Per garantire pubblicità alle comunicazioni di cancellazione delle ipoteche è stato istituito il Registro delle comunicazioni, mentre per conoscere lo stato di lavorazione della cancellazione è stato istituito il servizio gratuito “Interrogazione del Registro delle comunicazioni”, disponibile presso gli uffici provinciali – Territorio, cui si accede fornendo il codice fiscale del debitore.



Fonte: Fiscopiù -  http://fiscopiu.it/news/cancellazione-semplificata-ipoteche-al-dal-1-settembre-le-nuove-procedure

                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !