Agevolazioni prima casa: le risultanze anagrafiche prevalgono sulle situazioni di fatto
Leda Rita Corrado
L’Amministrazione finanziaria rettifica l’imposta di registro dovuta da un contribuente per intervenuta decadenza dai benefici previsti per l’acquisto della prima casa, contestando il mancato tempestivo trasferimento della residenza nell’immobile. Il ricorso del contribuente contro l’avviso di liquidazione è respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale adita, con sentenza confermata in appello. Nell’ordinanza n. 1530 del 2012, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del contribuente, con condanna alle spese.
Agevolazioni prima casa? Il Collegio richiama la propria consolidata giurisprudenza, in base alla quale i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile (Cass., sez. trib., n. 1173/2008, ma, prima ancora, Cass., sez. trib., n. 8377/2001).
È necessario risiedere o lavorare nel comune dove è stato acquistato l’immobile. La Suprema Corte aggiunge che tale principio di diritto «è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto». Diversamente da quanto affermato dai primi commentatori, il Giudice di legittimità si è limitata a ravvisare una ratio antielusiva nella disciplina.