Autore Topic: Salvaguardia, ecco lo schema di istanza per i lavoratori [Lavoro]  (Letto 940 volte)

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Salvaguardia, ecco lo schema di istanza per i lavoratori


II D.L. n. 102/2013, agli artt. 11 e 11-bis, disciplina le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori possano accedere ai benefici pensionistici della salvaguardia. Sono 6.500 i soggetti che possono chiedere - nei limiti di spesa definiti dallo Stato - l'applicazione della salvaguardia. In particolare si tratta di coloro che sono cessati dal rapporto di lavoro entro il 31.12.2011, a causa della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo. Le condizioni di accesso sono: avere conseguito dopo la data di cessazione, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, inferiore a euro 7.500; possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data del Decreto. Operativamente, le relative istanze devono essere presentate, per il successivo esame, alla DTL competente in ragione della residenza degli istanti. Il Ministero individua il termine di inoltro delle istanze di accesso alla salvaguardia nella data del 26 febbraio 2014, ultimo giorno utile calcolato in ragione del fatto che i 120 giorni decorrono dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 102/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (ergo dal 29 ottobre scorso). Il Ministero del lavoro si occupa anche delle norme, (ex art. 2 D.L. n. 101/2013) regolanti l'accesso alla salvaguardia delle posizioni dei lavoratori impiegati presso le Regioni, ASL od altri enti locali. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti per legge che consentono l'accesso alla salvaguardia, la Circolare specifica che le relative istanze presentate in occasione della prima procedura di salvaguardia (esitate nel non accoglimento della domanda), saranno trasmesse dalle Commissioni all'INPS. Le Commissioni, poi, si limiteranno ad esaminare esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dal D.L. n. 101/2013 (art. 2, comma 5-ter) alle DTL competenti in base alla residenza dell'istante. Il termine di presentazione di tali istanze sottoposte all’attenzione per la prima volta è fissato al 27 febbraio 2014. Le domande potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (come i patronati; i consulenti del lavoro; i dottori commercialisti), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R. L'istanza di accesso ai benefici pensionistici dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.


Fonte: http://fiscopiu.it/news/salvaguardia-ecco-lo-schema-di-istanza-i-lavoratori

« Ultima modifica: Gennaio 09, 2014, 22:35:47 pm da ninfea »
                                  
 


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