Autore Topic: Lavoratore incauto [Lavoro]  (Letto 802 volte)

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Offline ninfea

Lavoratore incauto [Lavoro]
« il: Gennaio 16, 2014, 22:45:18 pm »

Lavoratore incauto, ma il datore è responsabile se la condotta è riconducibile all’area di rischio
 

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non è una causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino il carattere dell’eccezionalità. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 41380/13.


Il caso

Il responsabile di una Cooperativa dedita alla raccolta di rifiuti solidi urbani era stato condannato per lesioni colpose gravi (amputazione parziale dell’apice del primo dito della mano destra) in danno di un operaio. L’imputato, infatti, aveva consentito che il lavoratore lavorasse presso un automezzo per la raccolta sul quale i meccanismi del sollevamento dei bidoni non erano dotati di sistemi atti a evitare che durante il movimento la mano dell’operatore venisse a loro contatto. Contro tale decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che la condotta imprudente della vittima era stata la causa esclusiva dell’incidente, dal momento che l’operaio stesso aveva ammesso che era a conoscenza delle cautele necessarie al fine di evitare incidenti al momento del sollevamento dei bidoni. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Secondo gli Ermellini, non vi è dubbio, come rimarcato nelle sentenze di merito, che nel caso di specie il dispositivo per comandare il sollevamento del cassone era vicino agli organi in movimento e la sua collocazione non era idonea a impedire il contatto degli arti con gli organi in movimento. Premesso ciò, il Collegio ha dichiarato che non coglie nel segno la censura difensiva la quale mira ad attribuire alla esclusiva condotta negligente del lavoratore la causa dell’incidente. Ciò, in quanto, nel caso in esame, la vittima ha patito l’infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso il sollevatore che gli ha procurato l’infortunio e che era privo di adeguati dispositivi di protezione. Pertanto, la Cassazione ha affermato che la circostanza che la persona offesa, presa dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano agli organi in movimento, non costituisce comportamento abnorme idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l’evento.


Fonte: www.dirittoegiustizia.it


                                  
 


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