Autore Topic: Giusto il rimborso IVA per i costi dell’immobile costruito su suolo altrui [Tasse e Fisco]  (Letto 736 volte)

Descrizione:

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline ninfea


Giusto il rimborso IVA per i costi dell’immobile costruito su suolo altrui


È manifestamente infondato il ricorso con cui l’Amministrazione, già soccombente in Appello, cercava di difendere il diniego al rimborso IVA (ex art. 30, D.P.R. n. 633/72), chiesto da una società per l’acquisto di beni strumentali all’esercizio d’impresa, più precisamente per la costruzione di un immobile su suolo altrui, di cui la contribuente risultava comodataria. Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza del 28 aprile scorso, n. 9327. L’Amministrazione negava al bene, oggetto dell’operazione, i requisiti richiesti dal menzionato art. 30 per il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile, ovvero che fosse stato “acquistato” e che avesse natura di bene ammortizzabile. Il primo presupposto veniva negato sull’assunto che l’immobile, essendo costruito su suolo altrui, era per ciò stesso acquisito al patrimonio del proprietario del suolo. Viceversa, in merito alla natura di beni ammortizzabili, l’Agenzia lamentava l’errore della CTR di aver, a suo dire, fatto coincidere il requisito con la sola condizione di strumentalità del bene all’esercizio dell’impresa, ponendosi così in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui “non tutti i beni strumentali sono anche ammortizzabili e viceversa” (sentenza n. 4/2004). Ma, come affermano gli Ermellini nell’ordinanza, l’orientamento da seguire per la fattispecie era un altro, più recente, secondo cui, pur venendo escluso dall’art. 102, D.P.R. n. 917/86 l’ammortamento di costi relativi a beni di terzi, nel caso "dell’affittuario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui”, come nei fatti di causa, l’ammortamento è comunque consentito purché vi sia da parte di quest’ultimo “l’effettiva utilizzazione” dei beni “in funzione direttamente strumentale all’esercizio d’impresa” ed il locatore “non operi alcuna deduzione delle quote di ammortamento” (così Cass. n. 8389/2013). Alla luce di ciò, per la Corte, la CTR che aveva ritenuto agevolabili le spese suscettibili di essere capitalizzate ed ascrivibili allo Stato Patrimoniale, escludendo che il rimorso IVA potesse essere negato per il solo fatto che le opere fossero state realizzate su suolo altrui, non commetteva alcun errore nel giudicare. Al contribuente è ora garantito il suo credito.



Fonte: www.fiscopiu.it
                                  
 


Cliccate il BANNER sopra, sarete di grande Aiuto. GRAZIE !