Autore Topic: sì all’accertamento sulla contabilità regolarmente tenuta [Tasse e Fisco]  (Letto 712 volte)

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Offline ninfea


Comportamento antieconomico, sì all’accertamento sulla contabilità regolarmente tenuta

Pur alla presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’Amministrazione può validamente procedere, senza alcuna giustificazione, ad un accertamento di tipo induttivo ex art. 39, D.P.R. 600/73 se, dalla medesima contabilità, si desumono “l’abnormità, l’irragionevolezza ed antieconomicità del comportamento della contribuente” . Resta salva la prova contraria del contribuente.
 Questo quanto merita di sottolineare dell’ordinanza di Cassazione depositata il 6 maggio, n. 9716. L’Agenzia, soccombente nei primi due gradi di giudizio, che esperiva vittoriosamente ricorso davanti alla Corte, ottiene così la cassazione della sentenza d’Appello che annullava l’accertamento IVA, IRPEG ed IRAP. Secondo i Supremi Giudici, la CTR non faceva applicazione dei principi ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dei quali, date le suesposte premesse, per le imposte dirette, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa “può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza” (Cass. n. 5870/03). E non solo, in tema d’imposte sui redditi, l’accertamento induttivo è legittimo in presenza di un “di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi, in alcun modo”. In tale ultima ipotesi, il giudice di merito, per annullare il detto accertamento, deve specificare “con argomenti validi” le ragioni per cui l’antieconomicità del comportamento non sia ritenuta sintomatica “di possibili violazioni di disposizioni tributarie”. Onere che la CTR dei fatti di causa non ha assolto. Resta ora al Giudice del rinvio il compito di decidere la causa nel merito, facendo la giusta applicazione dei principi espressi dalla Corte.


Fonte: www.fiscopiu.it
                                  
 


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