Autore Topic: Non è nullo il trasferimento immotivato, se mutano solo i compiti [Lavoro]  (Letto 821 volte)

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Offline ninfea


Non è nullo il trasferimento immotivato, se mutano solo i compiti


Non si configura il trasferimento in senso proprio, ossia con mutamento geografico del luogo della prestazione, se il datore di lavoro, nella veste del Comune, decida, nell’ambito delle mansioni amministrative cui erano addetti i lavoratori, di mutarne i compiti. Lo stesso Comune, nel porre in essere tale modifica, non è chiamato a specificare i motivi della scelta, non comportando tale trasferimento nessuna dequalificazione o illiceità. In questi casi, risulta inapplicabile la disciplina in materia di trasferimento dettata dall’art. 2103 c.c.. E’ stato così affermato dalla Cassazione nell’ordinanza 13569/14.


Il caso

La Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda dei lavoratori di declaratoria dell’illegittimità del loro trasferimento dal servizio trasporti urbani dal Comune ad altri servizi. La Corte territoriale ha ritenuto che il Comune, nel deliberare il trasferimento, avrebbe dovuto dar conto dei criteri che aveva seguito nella scelta, mentre di ciò aveva illegittimamente taciuto sia in sede di comunicazione, sia in giudizio.

Il Comune ha poi adito la Suprema Corte, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, sostenendo che, trattandosi di mero mutamento dei compiti nell’ambito di mansioni di tipo amministrativo, cui erano addetti gli intimati, non era tenuto a dar conto dei criteri di scelta e né che questi risultassero discriminatori.

La Cassazione, nel valutare il caso in esame, ha ricordato il proprio intervento in un caso analogo (Cass. n. 27443/2011), affermando che, trattandosi di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Comune agisce con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 165/2001. E, non trattandosi di un trasferimento in senso proprio con mutamento geografico del luogo della prestazione, essendo i lavoratori rimasti ad operare nei medesimi uffici del Comune, anche a seguito del mutamento, ne deriva l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore), che stabilisce la nullità di trasferimento privo di ragioni tecniche organizzative o produttive.

Il trasferimento, nel caso di specie, non ha comportato, difatti, nessuna dequalificazione e non è nemmeno stata determinata da motivi illeciti. Per i suddetti motivi, il Collegio accoglie il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it
                                  
 


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