Autore Topic: Nessuna differenza tra somministrazione e vendita [Responsabilità e Sicurezza]  (Letto 713 volte)

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Offline ninfea

Con la risoluzione 18512/13, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che non ci possano essere interpretazioni differenti delle varie norme. Negozi e bar non possono, in generale, «fornire» bevande alcoliche ad un minorenne. La risoluzione diffonde la nota del Ministero dell’Interno con la quale è stato confermato e  chiarito quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori (d.l. n. 158/2012, convertito con legge n.189/2012, n. 189 – Art. 7, comma 3-bis). La norma ha introdotto, a integrazione della legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati, legge n. 125/2001, l’obbligo di informarsi sulla maggiore età dell’acquirente per chi vende bevande alcoliche. E’ prevista inoltre una sanzione amministrativa per chi vende tali bevande a soggetti minorenni. L’art. 689 c.p. punisce gli esercenti di bar e ristoranti che somministrano bevande alcoliche alle persone con meno di 16 anni. Le due norme, usando termini diversi – vendita e somministrazione - hanno «indotto a pensare che il nuovo divieto riguardasse esclusivamente la vendita per asporto e non la somministrazione, che non essendo prevista» dal recente decreto legge, «rimane pertanto sempre possibile compiuti i sedici anni di età». E' chiarito che «il legislatore con il termine “vende” non possa che avere voluto intendere “fornire” tali bevande ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione, ovvero che non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita». Il Ministero sottolinea inoltre la paradossale conclusione cui si giungerebbe «ove il termine vendita venisse inteso in senso restrittivo, ovvero con l’esclusione dal campo di operatività del nuovo divieto di somministrazione»: sarebbe vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di 18 anni, ma sarebbe lecito venderle per il consumo sul posto se compiuti i 16 anni. Ricapitolando, il Ministero specifica che la somministrazione, cioè la vendita per il consumo sul posto, è reato se eseguita nei confronti dei minori di 16 anni, è illecito amministrativo se eseguita nei confronti di soggetti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni. La sanzione amministrativa deve essere sempre applicata nel caso di vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it

« Ultima modifica: Aprile 12, 2014, 07:18:22 am da ninfea »
                                  
 


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