Autore Topic: Diritto di passaggio [Casa e Condominio]  (Letto 754 volte)

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Offline ninfea

Diritto di passaggio [Casa e Condominio]
« il: Ottobre 15, 2013, 21:36:31 pm »
Diritto di passaggio solo per i futuri posti auto: come si fa a costruirli senza poter passare?


Il contratto parla chiaro: «… consentire il transito per l’accesso ai posti macchina che troveranno eventuale ubicazione …». La condizione di costruzione futura non è impossibile, anche se c’è un cancello: perché tale condizione possa considerarsi comunque avverata, deve essere dimostrato concretamente che la costruzione non è stata consentita per volontà del proprietario del fondo servente. Con la sentenza 13007/13 la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito.



Il caso

I proprietari di due fondi confinanti stipulano un accordo volto a costituire una servitù di transito: un passaggio pedonale nel sottoportico e, per il passo carraio, un diritto di «transito per l’accesso ai posti macchina che troveranno eventuale ubicazione», su un lastrico solare del fondo servito. Il proprietario con diritto di passaggio, cita in Tribunale il vicino, chiedendo la rimozione del muro e del cancello che gli impediscono l’accesso al proprio lastrico e che quindi non gli consentono di costruire i posti auto, nonché il risarcimento dei danni per tale impedimento. Ma non gli è stato consentito di costruire i posti auto che gli avrebbero garantito la servitù! I giudici di merito, in primo ed in secondo grado, respingono la domanda. Il proprietario del fondo servito ricorre per cassazione, sostenendo che erroneamente la clausola è stata ritenuta come condizione sospensiva all’avveramento della quale le parti avrebbero subordinato l’efficacia della servitù. Peraltro, la corte territoriale avrebbe anche errato nel non ritenere applicabile l’art. 1029 c.c., che consente la costituzione di una servitù per assicurare un vantaggio futuro ad un fondo. Ancora avrebbero errato i giudici di merito nel non ritenere avverata la condizione per comportamento doloso dell’altra parte, ex art. 1359 c.c., che avrebbe impedito, con muro e cancello, la costruzione dei posti auto con cui si sarebbe potuta costituire la servitù. La Suprema Corte respinge il ricorso, rilevando come l’argomentazione dei giudici di merito sia stata logica e priva di contraddittorietà, nonché immune da vizi denunciabili in sede di legittimità. Interpretazione del contratto corretta: il proprietario servente non deve collaborare alla realizzazione del presupposto. La Corte d’Appello ha correttamente riconosciuto che «la nascita del diritto reale di servitù di transito e la stessa possibilità materiale di un suo concreto esercizio sono condizionati da un evento futuro ed incerto che, di sicuro, non si è ancora verificato perché è pacifico che nessun posto macchina è stato mai eretto sul quel lastrico solare». In base al contratto, peraltro, il proprietario del fondo servente è obbligato a tollerare il transito, non a partecipare alla realizzazione del suo presupposto. Non c’è violazione dell’art. 1029 c.c., poiché in discussione «non è la possibilità o meno di dar luogo a tale servitù, ma le modalità con le quali le parti hanno convenuto di dar luogo (o meno) alla servitù con la clausola in questione». No all’avveramento della condizione: non dimostrato il concreto impedimento. Non è stato in alcun modo provato che «qualcuno abbia impedito … ovvero vietato l’ingresso attraverso il cancello a tecnici e operai». Pertanto correttamente non è stato applicato l’art. 1359 c.c..


Fonte: www.dirittoegiustizia.it


« Ultima modifica: Gennaio 10, 2014, 23:34:38 pm da ninfea »
                                  
 


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