Autore Topic: Impugna la delibera condominiale [Casa e Condominio]  (Letto 742 volte)

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Offline ninfea

Impugna la delibera condominiale [Casa e Condominio]
« il: Aprile 08, 2014, 21:44:35 pm »

Impugna la delibera condominiale:
“Non sono stato informato per tempo!”
Urge chiarire tempi e modi di convocazione



 

Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 1188/14.


Il caso

Un uomo impugnava la delibera assunta dal suo condominio con la quale era stata approvata la trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato a gas in singoli impianti autonomi a gas metano. Questo perché non era stato convocato nei tempi e nei modi prestabiliti e, cioè, con raccomandata ricevuta almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea. A seguito di un lungo iter processuale, il giudice d’Appello dava ragione all’uomo: nel caso di specie, infatti, si è ottemperato per quanto concerne il mezzo adoperato ma la missiva raccomandata non ha rispettato i termini previsti. Per giurisprudenza costante, affinché possa ritenersi sussistente la presunzione di conoscenza da parte de destinatario, occorre la prova che la dichiarazione sia pervenuta al suo indirizzo e tale momento, nel caso .in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata a mezzo posta, non consegnata per assenza del destinatario o di persona atta a riceverlo, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e precisamente nel momento in cui il portalettere annota nell'apposito registro il compimento di tutte le formalità prescritte per l’ipotesi di mancato rinvenimento del destinatario della raccomandata. Nel caso di specie, risultavano effettuati due avvisi di giacenza, il primo, lasciato nel casellario postale, in assenza del condomino e il secondo dopo la data fissata per l’assemblea., non rispettando il termine di cinque giorni. Contro tale decisione, il condominio ricorre in Cassazione. Preminente importanza riveste il secondo motivo di ricorso secondo il quale, essendo pacifica la data di emissione del primo avviso di giacenza, con riferimento a tale data andava calcolato il termine (rispettato) per la regolare convocazione. E infatti, i giudici di Piazza Cavour, hanno più volte sostenuto che le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale. In questa parte, pertanto, la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it
« Ultima modifica: Aprile 08, 2014, 21:46:38 pm da ninfea »
                                  
 


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